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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 0118652/2024 del 18.04.2024 notificato al ricorrente in data 24.04.2024, a mezzo del quale Comando generale della Guardia Di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ha determinato il non accoglimento dell’istanza, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di Lamezia Terme (CZ), Vibo Valentia ovvero Tropea (VV) ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/1992; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202401004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’assegnazione temporanea presso sedi della Calabria ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso Lamezia Terme, Vibo Valentia o Tropea per assistere il padre, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo il trasferimento incompatibile con le esigenze istituzionali, in ragione della scopertura di organico del Nucleo di Polizia Valutaria di Palermo, delle specifiche qualifiche del militare, delle situazioni di incompatibilità ambientale nel territorio di destinazione e dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, per il riferimento generico alla situazione del reparto e per l’omessa verifica delle posizioni disponibili nelle sedi richieste; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’incompatibilità ambientale non fosse stata adeguatamente accertata e che il diniego avesse carattere punitivo; eccesso di potere per irragionevolezza, per avere l’Amministrazione sacrificato il diritto all’assistenza del familiare disabile in favore di un interesse pubblico non adeguatamente esplicitato, nonostante l’asserita indisponibilità degli altri familiari a prestare assistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Il diniego è stato considerato adeguatamente motivato e sorretto da un’istruttoria sufficiente: la documentazione prodotta dall’Amministrazione dimostrava una scopertura complessiva del reparto del 21,28% e del ruolo ispettori del 20,59%, superiore a quella delle sedi richieste, oltre alla rilevanza delle specialità possedute dal militare. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità degli altri parenti e affini entro il terzo grado, in particolare del cognato e della moglie, di concorrere all’assistenza del padre. Ha ritenuto ostative anche le situazioni di incompatibilità ambientale riferite al territorio delle sedi richieste, richiamando l’esposto minatorio con ritrovamento di un ordigno sull’autovettura, gli accertamenti su locazioni immobiliari irregolari riferibili a familiari e il rinvio a giudizio del ricorrente per il reato di cui all’art. 612-ter c.p. Secondo il giudice, imperative ragioni di interesse pubblico, comprese le esigenze derivanti dall’incompatibilità ambientale, possono impedire l’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    L’assegnazione temporanea per assistere un familiare disabile non prevale automaticamente sulle imperative esigenze istituzionali dell’Amministrazione; il beneficio può essere negato quando siano dimostrate ragioni organizzative e di interesse pubblico ostative.

  • art. 33, comma 3, l. 104/1992

    Rileva quale presupposto dello status di handicap grave del familiare assistito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è sufficientemente motivato quando espone in modo concreto la scopertura dell’organico, le esigenze funzionali del reparto, le qualifiche del dipendente e le ulteriori ragioni di incompatibilità ambientale.

  • art. 42, commi 5 e 5-quinquies, d.lgs. 151/2001

    La possibilità di fruire della licenza straordinaria è stata indicata dall’Amministrazione tra gli strumenti alternativi all’assegnazione temporanea.

  • art. 612-ter c.p.

    Il rinvio a giudizio per tale reato è stato considerato, insieme agli altri elementi, quale elemento concorrente nella valutazione dell’incompatibilità ambientale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non attribuisce un diritto assoluto e incondizionato al trasferimento, ma deve essere bilanciata con imperative esigenze organizzative e istituzionali dell’Amministrazione, adeguatamente motivate e documentate.
  • Il diniego dell’assegnazione temporanea è adeguatamente motivato quando indica dati concreti sulla scopertura dell’organico del reparto di appartenenza, la specifica utilità professionale del dipendente e l’incidenza che la sua sottrazione avrebbe sul funzionamento del reparto; la comparazione con la scopertura delle sedi richieste può rafforzare la motivazione.
  • Ai fini dell’assegnazione per assistenza a un familiare disabile, la mancata dimostrazione dell’impossibilità degli altri parenti o affini di concorrere all’assistenza può concorrere a giustificare il diniego, ove l’Amministrazione abbia concretamente valutato la rete familiare di supporto.
  • Le situazioni di incompatibilità ambientale e le ragioni di tutela del prestigio e del regolare svolgimento dei compiti istituzionali possono costituire autonome ragioni di interesse pubblico ostative all’assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, anche in presenza della condizione di handicap grave del familiare.
  • Nel giudizio di legittimità sul diniego di assegnazione, il giudice verifica la concretezza, la coerenza e la sufficienza dell’istruttoria e della motivazione amministrativa, senza sostituire la propria valutazione a quella organizzativa dell’Amministrazione quando quest’ultima sia sorretta da dati documentali e da ragioni non manifestamente irragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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