Sentenza n. 509/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 269/2024 pubblicata in data 3.07.2024, dal Tribunale di Pistoia - Sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 269/2024, pubblicata il 3 luglio 2024. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione in favore del docente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo complessivo di 500 euro. La pronuncia era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale esecutivo, rituale notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione forzata, decorso del termine dilatorio di 120 giorni e persistente mancata esecuzione da parte dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato o di altro provvedimento giudiziale esecutivo, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
La norma prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; nel caso esaminato, il titolo giudiziale ne aveva riconosciuto l'assegnazione per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo di 500 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda proposta contro l'amministrazione che, nonostante la rituale notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione forzata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, non abbia dato spontanea esecuzione alla pronuncia.
- Quando l'amministrazione permane inerte dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato in un organo dell'amministrazione competente ad avviare le procedure contabili necessarie all'esecuzione dell'obbligo derivante dal giudicato, con facoltà di delega se prevista dal provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →