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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1626/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo violata la norma di cui all'art. 444, comma 3, c.p.p.; ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il prosieguo del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impetrazione avverso la sentenza che aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test alcolemico, con espressa esclusione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduce la violazione di legge in quanto la richiesta delle parti di applicazione della pena era stata espressamente subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale; secondo l'art. 444, comma 3, c.p.p., se la richiesta è condizionata alla sospensione e il giudice non ritiene di concederla, deve rigettare la richiesta e procedere nelle forme ordinarie.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen., comma 3

    "nel caso in cui la richiesta di applicazione della pena sia stata espressamente condizionata alla sospensione condizionale della pena il giudice, se non ritiene di doverla riconoscere, deve rigettare la richiesta delle parti e procedere nelle forme ordinarie"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice non può accogliere la richiesta delle parti di applicazione della pena se tale richiesta è subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale e il giudice intende negarla: in tal caso la richiesta va rigettata e il procedimento deve proseguire con le ordinarie garanzie processuali.

Massime di principio

  • Se la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è espressamente condizionata al riconoscimento della sospensione condizionale, il rifiuto del giudice di concedere la sospensione impone il rigetto integrale della richiesta e il ritorno alle forme ordinarie del procedimento.
  • Il giudice non può parzialmente accogliere una richiesta condizionata (es. applicare la pena ma negare la sospensione): o accetta integralmente la condizione pattuita o deve rigettare la richiesta.
  • Le parti (difensore e imputato) devono formulare chiaramente eventuali condizioni nella richiesta di applicazione della pena, avendo presente che il rifiuto della condizione comporta il rigetto della domanda e la prosecuzione del procedimento.
  • In presenza di violazione formale o sostanziale della disciplina dell'art. 444 c.p.p., la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla Procura per il prosecuzione.
  • Difensore e imputato, quando condizionano un patteggiamento a benefici (es. sospensione), dovrebbero valutare alternative procedurali o rinunce esplicite alla condizione se intendono evitare l'esito di un rigetto e il ritorno al procedimento ordinario.

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