Sentenza del 22/01/2020 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Giudizio di revocazione errore sul fatto e non rilevanza delle errore di diritto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Si tratta di una domanda di revocazione fondata su presunto "errore sul fatto": l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione deve consistere in una percezione errata o in una mera svista materiale del giudice che lo abbia indotto, anche implicitamente, a ritenere l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che, in base agli atti di causa, risulta incontestabilmente escluso o accertato. Non rientrano nella revocazione gli errori di diritto, i quali devono essere fatti valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. (rif. art. 395 c.p.c. e giurisprudenza formatasi: Cass. ord. n.10184/2018; Cass. n.3190/2006; Cass. n.24334/2014; Cass. n.26278/2016; Cass. n.442/2018; Cass. ord. n.3760/2018)
La decisione
La revocazione è stata dichiarata non fondata/difendibile quando l'errore invocato era, in realtà, un errore di diritto o una mera divergenza interpretativa: il rimedio è ammissibile solo ove emergano, dagli atti, fatti incontestabili che dimostrino una svista o un'errata percezione del giudice (es. omissione o mallettura di un documento decisivo, fatto incontrovertibile non preso in considerazione). In sintesi: rigetto delle richieste basate su profili di diritto; ammissione solo se provato l'errore materiale di fatto secondo i criteri richiesti dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
revocazione della sentenza per errore di fatto
La norma disciplina la revocazione per errore di fatto: è consentita quando sussista un errore materiale o di percezione che abbia inciso sulla decisione. Non è il mezzo per dedurre vizi di diritto.
Cass. ord. n.10184/2018
Conferma il principio che la revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione o svista materiale che emergano chiaramente dagli atti e che non può sostituirsi al rimedio ordinario per errori di diritto.
Cass. n.3190/2006
Stabilisce i limiti della revocazione per errore di fatto rispetto alle ordinarie impugnazioni per vizi di diritto.
Cass. n.24334/2014
Ribadisce che la revocazione non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni probatorie o questioni giuridiche che debbono seguire l'ordinaria via impugnatoria.
Cass. n.26278/2016
Precisazione sui requisiti probatori dell'errore di fatto: esso deve essere incontrovertibile alla stregua degli atti processuali.
Cass. n.442/2018
Conferma l'orientamento giurisprudenziale su distinzione tra errore di fatto e errore di diritto nella revocazione.
Cass. ord. n.3760/2018
Ulteriore affermazione del principio che la revocazione per errore di fatto richiede documentazione e chiarezza dell'errore materiale; non è strumento per rivedere interpretazioni giuridiche.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore è una svista materiale o una percezione errata che, dagli atti, risulta incontrovertibile e avrà inciso sulla decisione.
- Gli errori di diritto non sono rimediabili con la revocazione: essi devono essere proposti mediante i normali mezzi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione, ecc.).
- Non costituisce errore di fatto la mera diversa valutazione delle prove o una rivalutazione del materiale probatorio già emerso; occorre un fatto oggettivo e incontestabile (es. documento decisivo malletto o non considerato).
- La domanda di revocazione dev'essere documentata con chiarezza: allegare atti o documenti che dimostrino la svista/materialità dell'errore è essenziale per la sua ammissibilità.
- In casi simili, il ricorrente dovrebbe concentrare la domanda su fatti obiettivi e dimostrabili, evitando argomentazioni prevalentemente giuridiche o interpretative.
- Il giudice valuta la revocazione con severità: lo standard richiesto è alto (certezza dell'errore materiale), pertanto solo poche ipotesi di chiara svista possono condurre all'accoglimento.
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