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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12502/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla condanna di primo grado, confermata in appello, di un ex dipendente addetto all'ufficio incassi e pagamenti al risarcimento di un ingente danno patrimoniale in favore della sua ex datrice di lavoro, per somme indebitamente sottratte tra il 2002 e il 2013. La Corte territoriale aveva ritenuto provata la responsabilità del dipendente valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio eseguita sul sistema informatico della banca, dalla quale risultavano registrazioni contabili effettuate con il codice utente e la password in uso al medesimo, nonché le dichiarazioni rese da colleghi nell'ambito del procedimento penale concluso con condanna per appropriazione indebita. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamentando la nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la mancata analisi informatica del computer in uso per verificare possibili hackeraggi di terzi; con il secondo ha denunciato violazione di norme di diritto e vizio motivazionale, contestando il valore probatorio delle dichiarazioni dei colleghi e sostenendo la mancanza di prova della materiale consegna del denaro contante da parte della cassa centrale, presupposto degli ammanchi imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la genericità della censura ex art. 360, n. 3 c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato quale specifica norma di diritto fosse stata violata né quale principio di diritto fosse stato disatteso. Ha inoltre osservato che le doglianze si limitavano a riproporre un dissenso valutativo sulle conclusioni di merito già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare un vero errore di diritto. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha richiamato la disciplina dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e l'effetto preclusivo dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., evidenziando che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le diverse rationes decidendi della sentenza di primo grado e di appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica la specifica norma asseritamente violata e il principio di diritto che si assume disatteso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale deve essere dedotto nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e non può risolversi in una mera contestazione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di cd. doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 646 c.p.

    La sentenza richiama la precedente condanna penale del ricorrente per appropriazione indebita come elemento valorizzato nel giudizio civile.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. è inammissibile se si risolve in formule generiche e non individua la norma violata né il principio di diritto concretamente disatteso.
  • La censura di legittimità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contrapporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In presenza di elementi probatori convergenti, il giudice di merito può affermare la responsabilità risarcitoria anche in difetto di prova diretta di un singolo passaggio materiale, se la ricostruzione complessiva rende logicamente attribuibile il fatto al soggetto che aveva la disponibilità operativa necessaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoResponsabilità professionale
RamiProcesso civileLavoroResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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