Cassazione Penale, Sentenza n. 29494/2025 del 13/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era accusato di aver diretto un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, responsabile della cessione di oltre 800 grammi di cocaina tra dicembre 2023 e luglio 2024 con profitti stimati superiori a 80.000 euro. L'organizzazione impiegava collaboratori albanesi in rotazione per eludere i controlli, fornendo loro alloggio, autovetture e retribuzioni mensili di circa 3.000 euro. Le indagini hanno documentato la strutturazione e la sofisticazione del traffico (telefoni criptati, bonifica dell'auto, nascondigli nel controsoffitto della concessionaria). A seguito dell'appello del Pubblico Ministero il Tribunale del Riesame di Torino ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi esigenze cautelari: pericolosità dell'indagato, rischio di reiterazione del reato e misure organizzative idonee a eludere le investigazioni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale da parte dei difensori del ricorrente, che hanno comunicato la sopravvenuta carenza di interesse a seguito della definizione del procedimento di merito con sentenza del 12/03/2025: applicazione della pena di 3 anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, con sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare. La Corte ha inoltre ritenuto che, trattandosi di rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende, richiamando giurisprudenza consolidata in materia.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. I)
sez.1, n.15908 del 22/02/2024, Storti, Rv.286624; n.13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.249916
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la pronuncia sulle spese e non configura soccombenza. Tali precedenti sono stati utilizzati per giustificare l'assenza di condanna alle spese nonostante l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso, quando motivata da sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente (es. perché il procedimento di merito si è definitivamente risolto), determina l'inammissibilità del ricorso e normalmente esclude la condanna alle spese processuali.
- La mera conclusione delle indagini preliminari non elimina automaticamente il pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione, specie se emergono elementi di pericolosità dell'indagato, organizzazione sofisticata dell'attività illecita e misure volte a eludere le investigazioni.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere valutata anche alla luce di pregresse misure cautelari o procedimenti analoghi, anche in assenza di condanne definitive; ciò è rilevante per la valutazione sulla necessità della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive.
- Il rispetto delle prescrizioni durante gli arresti domiciliari non rende automaticamente incompatibile la custodia cautelare in carcere se emergono nuovi o persistenti indici di pericolosità o se l'organizzazione criminale mostra modalità tali da rendere inefficace una misura meno afflittiva.
- Quando il procedimento di merito si conclude con una pena sostituita dalla detenzione domiciliare, l'interesse alla decisione in cassazione può venire meno, giustificando la rinuncia e l'inammissibilità del ricorso.
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