Cassazione Penale, Sentenza n. 28936/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Due censure principali: (A) richiesta di rideterminazione in melius della pena sulla base dell'ordinanza di continuazione della Corte di appello di Ancona (11/07/2023) che aveva unito reati in continuazione; il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo il principio del giudicato invalicabile; (B) richiesta di ripristino del beneficio dell'indulto, precedentemente concesso e poi revocato per la commissione, nel quinquennio, di un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni (falso in atto pubblico), revoca sancita dalla Corte di appello dell'Aquila; il ricorrente sosteneva che il riconoscimento della continuazione aveva trasformato il reato rilevante in reato-satellite e ridotto la pena applicata a meno di due anni, venendo così meno la causa di revoca dell'indulto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati. Sul punto dell'indulto (B) ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto, per i reati-satellite va considerato l'aumento di pena concretamente inflitto a titolo di continuazione e non la pena originaria; nel caso concreto la pena per il falso era stata rideterminata in 2 mesi e 20 giorni, fatto nuovo che rendeva operabile il ripristino del beneficio e che il giudice dell'esecuzione doveva tenere conto. Sul punto della rideterminazione della pena per continuazione (A) la Corte ha rilevato che la pena unica inflitta superava il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. (pena del delitto principale 2 anni -> triplo = 6 anni; pena inflitta = 6 anni e 6 mesi), con conseguente illegalità della pena; tale illegittimità è sindacabile in sede esecutiva anche oltre il giudicato. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, nella parte accolta, e ha rinviato il procedimento al G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Fissato il limite del triplo della pena del reato più grave nella continuazione; il superamento di tale limite determina l'illegalità della pena e può essere rilevata in sede esecutiva.
art. 672 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al ripristino del beneficio dell'indulto e alle modalità di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione (materia procedurale dell'esecuzione).
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla materia esecutiva e ai poteri del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione della pena in caso di errori o illeciti della precedente determinazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione e i motivi per cui il giudice dell'esecuzione può intervenire sulla misura delle pene eseguite.
art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Prevede la revoca dell'indulto in caso di commissione, nel quinquennio successivo, di delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore a due anni; la Corte precisa che la valutazione della revoca deve tener conto della effettiva pena concreta risultante dopo eventuali ricalcoli per continuazione.
art. 476 cod. pen.
Reato (falso in atto pubblico) posto alla base della revoca dell'indulto nel caso concreto; la rilevanza della sua pena ai fini della revoca va calcolata in concreto dopo la continuazione, secondo la giurisprudenza di legittimità.
Sezioni Unite, n. 21501 del 23/04/2009 (Astone)
Principio per cui, ai fini della revoca dell'indulto, per i reati-satellite va considerata la pena aumentata in concreto a titolo di continuazione e non la pena originaria; applicato per sostenere il ripristino dell'indulto nel caso in cui la pena concreta sia divenuta inferiore alla soglia deterrente.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Conferma che il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. è applicabile anche in sede esecutiva.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Principio secondo cui l'illegalità della pena, anche originaria, è rilevabile in sede esecutiva oltre il giudicato di cognizione o il giudicato esecutivo.
Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015 (Conti)
Principio che la preclusione del giudicato esecutivo non si applica se emergono elementi di fatto o di diritto sopravvenuti cronologicamente alla decisione influenti sul suo tenore.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto va valutata in base alla pena concreta risultante dopo eventuali riconoscimenti di continuazione: se la continuazione riduce ex tunc la pena del reato che aveva determinato la revoca al di sotto della soglia prevista (es. meno di due anni), il giudice dell'esecuzione deve valutare il ripristino del beneficio.
- Il principio del giudicato non è assoluto in sede esecutiva: fatti o profili di diritto sopravvenuti e rilevanti (es. riconoscimento di continuazione che modifica ex tunc la pena) possono giustificare la revisione di decisioni esecutive già passate in giudicato per effetto della loro incidenza sul titolo esecutivo.
- Il limite del triplo previsto dall'art. 81 c.p. è vincolante anche in sede esecutiva; il superamento del limite comporta l'illegalità della pena e può essere rilevato e sanato in esecuzione, anche oltre il giudicato.
- Se si contesta la legittimità di una pena definitiva per superamento di limiti edittali (es. triplo), conviene sollevare la questione in sede esecutiva perché l'illegalità della pena è sindacabile in tale sede anche quando il giudicato di cognizione è intervenuto.
- Nel valutare istanze in esecuzione (ripristino benefici, ricalcolo pena) il giudice deve prendere in considerazione la cronologia degli eventi decisivi: decisioni di continuità o ricalcolo intervenute dopo la revoca o dopo la pronuncia originaria possono modificare la situazione giuridica soggettiva del condannato e impongono un esame di merito.
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