Sentenza n. 7649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 1259/2025, che aveva annullato l’intimazione di pagamento del 2023 per 192.947,20 euro e la cartella di pagamento del 2018 relativa ai prelievi supplementari per le annate lattiere 2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (enti di riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
AGEA e ADER hanno impugnato la sentenza del TAR sostenendo che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Veneto n. 378/2023 non avesse annullato integralmente la cartella e il ruolo, ma soltanto nella parte riferibile alle annualità 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2003/2004, i cui provvedimenti di prelievo erano stati annullati dal Consiglio di Stato. Le altre annualità, comprese 2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008, sarebbero rimaste assistite da autonomi titoli efficaci, nonostante l’unitarietà formale di ruolo e cartella. L’azienda agricola ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado: mancata notifica degli atti di accertamento presupposti; violazione del giudicato per le annualità 2002/2003 e 2007/2008; difetto di motivazione sulle compensazioni PAC e sul calcolo del debito; violazione dell’art. 1194 c.c. nell’imputazione dei pagamenti; decadenza della riscossione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973; duplicazione del ruolo rispetto al Registro nazionale dei debiti; difetto di motivazione ed errori nel calcolo degli interessi, inclusi anatocismo e interessi di mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo integralmente il ricorso di primo grado. Ha stabilito che il giudicato del 2023 andava interpretato alla luce della sua motivazione e della relativa ratio decidendi: l’annullamento riguardava i crediti delle annualità colpite dalle precedenti pronunce demolitorie, non le poste autonome relative alle annualità 2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008. La pluralità di crediti iscritti in un unico ruolo non ne determina la fusione sostanziale, sicché l’invalidità di alcune poste non travolge le altre, munite di autonomo titolo. I motivi riproposti dall’azienda sono stati decisi come segue: la censura sulla mancata notifica degli accertamenti è infondata, poiché dal 2000/2001 le comunicazioni erano indirizzate ai primi acquirenti e l’azienda aveva comunque avuto piena conoscenza degli atti, impugnandoli nei giudizi precedenti; la censura di violazione del giudicato è inammissibile perché ripropone la ragione accolta dal TAR, non un motivo assorbito, e comunque infondata nel merito; la contestazione sulla motivazione e sulle compensazioni è infondata, perché il produttore poteva consultare il Registro nazionale dei debiti e non ha fornito neppure un principio di prova di errori, mentre risultano compensazioni per 182.927,50 euro su un debito originario di 1.612.359,87 euro; la censura ex art. 1194 c.c. è infondata, dato che l’imputazione delle compensazioni al capitale anziché agli interessi risultava più favorevole al debitore e non dimostrava un pregiudizio concreto; l’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 è infondata secondo l’orientamento consolidato della Sezione in materia di prelievo supplementare lattiero; è infondata anche la dedotta duplicazione del ruolo, alla luce della documentazione contabile e dell’orientamento consolidato; la contestazione sugli interessi è infondata, perché l’intimazione indicava campagne, capitale e interessi e gli atti precedenti consentivano di ricostruire la posizione debitoria e il criterio di calcolo. La cartella resta efficace per le annualità 2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1194 c.c.
Invero, la circostanza che le somme compensate siano state imputate al capitale anziché agli interessi, lungi dal determinare un pregiudizio per il debitore, si traduce in un trattamento ad esso più favorevole, sicché la censura non evidenzia alcuna lesione concreta della propria sfera giuridica.
L’imputazione delle somme compensate al capitale anziché agli interessi non integra, nel caso deciso, una violazione lesiva per il debitore, poiché gli procura un trattamento più favorevole in assenza di un pregiudizio concreto.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Va poi respinta l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. La questione è stata più volte esaminata dalla giurisprudenza di questa Sezione, che ne ha costantemente escluso la fondatezza in controversie analoghe concernenti il recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 5615/2026).
La decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. 602/1973 è stata esclusa, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, nelle controversie analoghe di recupero del prelievo supplementare nel settore lattiero.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo deve essere interpretato in coerenza con la motivazione che costituisce il fondamento logico-giuridico della decisione; la formula dispositiva di annullamento degli atti impugnati non può essere estesa a posizioni creditorie estranee alle vicende invalidatorie esaminate.
- La presenza di più poste creditorie in un unico ruolo o in una cartella formalmente unitari non ne determina la fusione in un’unica posizione sostanziale: ciascun credito conserva autonomia quanto a titolo, presupposti e vicende invalidatorie, e l’annullamento di alcune poste non si estende automaticamente alle altre munite di autonomo titolo legittimo.
- Quando un atto di riscossione contiene crediti distinti e l’illegittimità riguarda soltanto una parte della pretesa, l’annullamento deve essere limitato alla quota priva di titolo, conservando efficacia la parte residua legittima.
- In materia di compensazioni e determinazione del debito, il debitore che contesta errori o omissioni deve fornire almeno un principio di prova; contestazioni generiche non sono sufficienti quando la posizione debitoria è consultabile nel Registro nazionale dei debiti e la documentazione amministrativa dà conto degli importi e delle compensazioni.
- La deduzione di un motivo già accolto dal giudice di primo grado non costituisce riproposizione di un motivo assorbito ai sensi del giudizio d’appello; nel caso deciso, tale censura è stata dichiarata inammissibile, oltre che infondata nel merito alla luce dell’accoglimento dell’appello.
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