Cassazione Penale, Sentenza n. 3742/2022 del 02/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di truffa consistente nell'inesecuzione della vendita di due autovetture di lusso alla parte civile Insignia Lifestyle Management LLC. Baricchi eccepiva che le condotte contestate si erano perfezionate prima che assumesse la carica di amministratore, dunque a lui non ascrivibili; Panighi contestava la sua responsabilità personale e chiedeva la sospensione condizionale della pena; la parte civile contestava un errore materiale nella indicazione della provvisionale (discrepanza tra 130.000 euro come letto in udienza e 3.000 euro riportati nel dispositivo depositato).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Baricchi, ritenendo che egli avesse concorso nella truffa anche per condotte successive all'assunzione della carica e quindi non sussistesse la nullità invocata. Il ricorso di Panighi è stato parzialmente accolto: la responsabilità è stata confermata, ma la Corte ha annullato la parte della sentenza che negava la sospensione condizionale della pena e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso della parte civile è stato accolto limitatamente alla correzione dell'errore materiale relativo alla provvisionale: la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui ometteva di indicare la provvisionale di 130.000 euro a favore della parte civile, con adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi dell'art. 620 c.p.p.. Per quanto resta, i giudicati di responsabilità sono dichiarati irrevocabili. Baricchi è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la presunta nullità invocata da Baricchi non fosse rilevante perché il suo concorso nel reato esclude la violazione processuale dedotta e, comunque, si trattava di una nullità a regime intermedio sanata.
art. 40 cod. pen.
La norma è stata evocata per spiegare il concorso di Panighi nella causazione dell'evento illecito per omissione di atti di vigilanza e controllo esercitabili con coscienza e volontà, integrando così la sua partecipazione al reato.
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la norma per correggere in sede di cassazione un errore materiale nel dispositivo del Tribunale relativo alla provvisionale, annullando senza rinvio la parte interessata e adottando i conseguenti provvedimenti.
Massime di principio
- La mera discrepanza temporale tra l'azione delittuosa e l'assunzione di carica non esclude la responsabilità se l'imputato ha poi concorso attivamente nel perpetuare la frode; occorre valutare le condotte successive e la consapevolezza della vicenda.
- In sede di cassazione non sono rivedibili i giudizi di merito sulla causalità e sulle valutazioni fatiche, salvo vizio di motivazione; l'impugnante deve dimostrare specifici profili di diritto o vizio logico-giuridico.
- I benefici giudiziari come la sospensione condizionale della pena richiedono una motivazione adeguata: il giudice di merito deve valutare concretamente l'incidenza dei precedenti e la loro effettiva portata, non limitandosi a formule sintetiche o cumulative.
- Gli errori materiali nel dispositivo (es. discrepanze tra dispositivo letto in udienza e testo depositato) possono essere emendati in cassazione ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando la correzione non richiede ulteriori approfondimenti di merito.
- Le nullità a regime intermedio non sempre determinano l'annullamento della sentenza se il vizio è stato tacitamente sanato o se la responsabilità dell'imputato risulta comunque provata da altri elementi processuali.
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