Sentenza n. 8363/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prime tra tutte, la sospensione dell’efficacia con ordine di rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio per tutta la durata del giudizio e/o il riesame, del decreto della Questura di Roma, emesso il 13 febbraio 2026 e in pari data notificato, di irricevibilità dell’istanza di conversione per lavoro da protezione speciale, nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o, comunque, connesso; ovvero, in subordine, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/2008 in permesso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto della Questura di Roma qualificato come preavviso di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto della Questura di Roma del 13 febbraio 2026, ritenendolo un provvedimento di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere in varie declinazioni e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto, il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio o il riesame. In subordine, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'atto impugnato era un atto endoprocedimentale, e hanno comunicato che il procedimento si era concluso positivamente con il rilascio del titolo richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento. Dall'atto impugnato risultava infatti che esso era un preavviso di rigetto, con cui l'Amministrazione aveva assegnato alla ricorrente dieci giorni per depositare documentazione integrativa; non si trattava quindi di un provvedimento conclusivo lesivo, ma di un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, impugnabile, se del caso, insieme al provvedimento finale. Il TAR ha inoltre dichiarato improcedibile la domanda subordinata contro il silenzio-inadempimento, poiché nelle more del giudizio il procedimento si era concluso positivamente con il rilascio del titolo richiesto, ritirabile dall'interessata entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa del 30 aprile 2026. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato quale base normativa dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la decisione non esamina nel merito i presupposti della conversione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile definizione del giudizio e delle possibili pronunce di inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale, quale il preavviso di rigetto, non è autonomamente impugnabile quando non produce una lesione attuale e diretta della posizione giuridica del destinatario; l'eventuale illegittimità deve essere dedotta insieme all'impugnazione del provvedimento conclusivo, se e quando adottato.
- La domanda contro il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione conclude positivamente il procedimento e rilascia il titolo richiesto.
- La qualificazione dell'atto impugnato dipende dal suo contenuto effettivo e dal tenore letterale, non dalla denominazione attribuitagli dalla parte ricorrente.
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