Cassazione Civile, Ordinanza n. 05764/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva accolto l'appello del contribuente contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a terreni di cui il contribuente era subentrato nella titolarità al padre. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo non provata l'effettiva destinazione agricola dei terreni e non dimostrata l'asserita non appetibilità di mercato. La CTR, invece, aveva ritenuto tempestivo l'appello e, nel merito, aveva giudicato la stima comunale troppo astratta e poco comprensibile, preferendo le perizie di parte che indicavano valori inferiori, fino a determinare il valore in euro 30 al mq. Il ricorso per cassazione è stato articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla tempestività dell'appello; 2) violazione delle norme sull'ICI e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestata la perizia di parte e per aver svalutato la stima comunale; 3) violazione delle norme sull'ICI e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto non provata dal Comune la congruità del valore accertato; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per non aver attribuito rilievo al giudicato esterno relativo ad altra annualità e alla conciliazione giudiziale intervenuta per un'annualità successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo sintetica la motivazione della CTR sulla tempestività dell'appello, dagli atti emergeva che l'impugnazione era stata notificata l'ultimo giorno utile. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la doglianza tendeva in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e che la perizia stragiudiziale è un mero elemento indiziario, non soggetto al principio di non contestazione; ha inoltre rilevato che la conciliazione giudiziale invocata dal Comune produce effetti solo per l'annualità cui si riferisce. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché anch'esso mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e non denunciava un vero errore sull'attribuzione dell'onere della prova. Ha infine respinto il quarto motivo, affermando che nelle imposte periodiche il giudicato esterno opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale, mentre il valore venale dei terreni ICI è variabile per annualità e quindi non è coperto da vincolo preclusivo rispetto ad altre annualità. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta perché la motivazione, seppur sintetica, era controllabile attraverso gli atti.
art. 3 Cost.
evocato unitamente agli artt. 24 e 111 Cost. per denunciare una motivazione apparente, ma senza esito favorevole per il ricorrente.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa nella censura sulla motivazione dell'appello.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 327 c.p.c.
utilizzato per calcolare il termine lungo di impugnazione, con sospensione feriale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge nei motivi secondo, terzo e quarto.
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente le prove offerte.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
indicato quale criterio per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI.
artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997
richiamati per affermare la legittimità dei regolamenti comunali che predeterminano valori delle aree edificabili come fonte presuntiva.
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
richiamato sulla conciliazione giudiziale, qualificata come istituto negoziale con efficacia limitata all'annualità oggetto dell'accordo.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonomo rilievo decisorio nel testo.
art. 2697 c.c.
la sua violazione sussiste solo se l'onere della prova è erroneamente addossato a una parte diversa da quella gravata; non se si contesta la valutazione delle prove.
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno nelle imposte periodiche non opera per elementi variabili di anno in anno, come il valore venale delle aree edificabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini del contributo unificato, con attestazione dei presupposti per il versamento aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti, ma solo nei limiti in cui la parte li abbia specificamente indicati.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il peso probatorio attribuito dal giudice alle prove offerte dalle parti; è configurabile solo se la decisione sia fondata su prove non ritualmente introdotte.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se la doglianza riguarda l'apprezzamento dell'esito istruttorio, il vizio è di motivazione e non di violazione di legge.
- Le perizie stragiudiziali ritualmente prodotte costituiscono elementi indiziari soggetti alla libera valutazione del giudice e non fatti storici coperti dal principio di non contestazione.
- In materia di ICI, i valori comunali predeterminati per zone omogenee possono svolgere funzione presuntiva e di orientamento dell'accertamento, ma il loro valore può essere superato da una valutazione probatoria più analitica del caso concreto.
- La conciliazione giudiziale in materia tributaria ha natura negoziale e produce effetti novativi limitatamente all'annualità cui si riferisce, senza vincolare automaticamente annualità diverse.
- Il giudicato esterno nelle imposte periodiche opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale; non si estende a presupposti variabili annualmente, come il valore venale di un terreno ai fini ICI.
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