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Sentenza

Sentenza n. 3539/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del diniego tacito sull’istanza di accesso agli atti inviata in data 26.6.2025;

Giustizia amministrativa202510898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., un'azione ostensiva per ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento relativo alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale e tutti gli atti concernenti la notificazione di tale provvedimento. Ha rappresentato che, dopo l'audizione personale presso la Commissione territoriale e decorso il termine di legge, non aveva ricevuto comunicazione dell'esito del procedimento. Nel corso del giudizio ha comunicato di avere ricevuto il provvedimento di concessione della protezione internazionale e di averne così acquisito piena conoscenza, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Il TAR ha rilevato, ai fini della richiesta di patrocinio, che il ricorso ex art. 116 c.p.a. era stato utilizzato impropriamente per conoscere e sollecitare l'adozione del provvedimento finale, mentre avrebbe dovuto essere proposta l'azione contro il silenzio prevista dall'art. 117 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché il ricorrente, nelle more del giudizio, aveva ottenuto il provvedimento richiesto e ne aveva piena contezza. Non ha pronunciato sulle spese, considerata la mancata costituzione delle amministrazioni intimate. Ha inoltre ritenuto palese l'inammissibilità dell'azione ex art. 116 c.p.a. nella parte funzionale a conoscere o sollecitare l'adozione del provvedimento finale, distinguendola dall'azione contro il silenzio ex art. 117 c.p.a.; per tale ragione ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa, ai sensi delle disposizioni pertinenti del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    azione ai sensi dell’articolo 116 del codice di rito

    L'azione ex art. 116 c.p.a. è lo strumento per ottenere l'accesso a documenti amministrativi; non può essere utilizzata per conoscere o sollecitare l'adozione del provvedimento conclusivo di un procedimento ancora non comunicato.

  • art. 117 c.p.a.

    azione contro il silenzio prevista dall’articolo 117 cpa

    Quando il privato intende reagire all'inerzia dell'amministrazione e ottenere l'adozione del provvedimento conclusivo, deve utilizzare l'azione contro il silenzio prevista dall'art. 117 c.p.a.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Le disposizioni pertinenti consentono la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza dei presupposti rilevati dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea richiamata, per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione ex art. 116 c.p.a. è esperibile per ottenere l'accesso a documenti amministrativi, ma non è lo strumento processuale per sollecitare l'amministrazione ad adottare o comunicare il provvedimento conclusivo di un procedimento.
  • Quando la pretesa sostanziale del privato consiste nel superamento dell'inerzia amministrativa e nell'adozione del provvedimento finale, deve essere proposta l'azione avverso il silenzio disciplinata dall'art. 117 c.p.a.
  • La sopravvenuta comunicazione o disponibilità del documento richiesto, con piena conoscenza dello stesso da parte dell'istante, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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