Corte di giustizia, Sentenza C-231/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020. — Blackrock Investment Management (UK) Limited contro Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d’investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d’investimento e di altri fondi. — Causa C-231/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’esenzione IVA per una prestazione unica di gestione fornita tramite la piattaforma Aladdin a un gestore che amministrava sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi. Ha ritenuto che il servizio, essendo concepito per investimenti di varia natura e non specifico per i soli fondi comuni, non soddisfi i requisiti dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA. La prestazione deve essere trattata unitariamente e non può essere ripartita in parte esente e parte imponibile in funzione dell’utilizzo o della prevalenza dei fondi gestiti.
IVA: una prestazione unica di servizi di gestione resa tramite piattaforma informatica a un gestore che amministra sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi non beneficia dell’esenzione ex articolo 135, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2006/112/CE
La questione giuridica
Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione, fornita da un terzo tramite piattaforma informatica a favore di un gestore che utilizza tali servizi sia per fondi comuni d’investimento sia per altri fondi, sia esente dall’IVA e, in caso positivo, se il corrispettivo debba essere ripartito tra parte esente e parte imponibile in funzione dell’uso effettivo dei servizi.
Principio di diritto
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA non si applica a una prestazione unica di servizi di gestione resa da una piattaforma informatica di un terzo quando tale servizio, concepito per la gestione di investimenti di natura diversa e utilizzabile indifferentemente per fondi comuni d’investimento e altri fondi, non costituisce un insieme distinto specificamente destinato alle funzioni essenziali della gestione dei soli fondi comuni; di conseguenza, l’operazione non può essere scissa né assoggettata parzialmente all’esenzione in base alla prevalenza dell’uso per fondi esenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 196 direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Direttiva 77/388/CEE
- Value Added Tax Act 1994 (Regno Unito)
Esenzione IVA per servizi di gestione di fondi e prestazione unica tramite piattaforma informatica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito in materia di IVA e, in particolare, dell’interpretazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE. La controversia opponeva BlackRock Investment Management (UK) Ltd all’amministrazione fiscale britannica sul trattamento di una prestazione informatica di gestione utilizzata sia per fondi comuni d’investimento sia per altri fondi.
Fatti e procedimento principale
BlackRock gestiva fondi comuni d’investimento e altri fondi, avvalendosi di una prestazione fornita dalla società statunitense BFMI tramite la piattaforma Aladdin. Tale piattaforma integrava hardware, software e risorse umane e offriva ai gestori analisi di mercato, monitoraggio delle performance e dei rischi, controllo del rispetto della normativa ed esecuzione delle decisioni di investimento. L’amministrazione fiscale britannica aveva contestato l’applicazione dell’esenzione IVA rivendicata da BlackRock per la parte di servizi riferita ai fondi comuni d’investimento. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la questione è giunta all’Upper Tribunal, che ha chiesto se la prestazione dovesse essere esente integralmente, imponibile integralmente oppure ripartita tra quota esente e quota imponibile in base all’uso.
Normativa rilevante
La Corte richiama, oltre all’articolo 267 TFUE, le principali disposizioni della direttiva IVA:
- articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, sul principio di tassazione di ciascuna operazione;
- articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sulle prestazioni di servizi imponibili;
- articolo 131 sulle condizioni generali delle esenzioni;
- articolo 135, paragrafo 1, lettera g), sull’esenzione per la gestione di fondi comuni d’investimento;
- articolo 196 sul meccanismo di inversione contabile. Sono inoltre menzionate la direttiva 2008/8/CE, la direttiva 77/388/CEE e la disciplina interna del Value Added Tax Act 1994.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che le esenzioni IVA sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e vanno interpretate restrittivamente, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità. Sulla qualificazione dell’operazione, osserva che i diversi elementi della prestazione Aladdin sono strettamente connessi e costituiscono una prestazione unica economica, senza che sia possibile distinguere un elemento principale e uno accessorio. Tuttavia, proprio perché la prestazione è unica, non può essere artificialmente scomposta per attribuire parte del corrispettivo all’esenzione e parte all’imposizione. La Corte respinge l’argomento secondo cui il trattamento fiscale potrebbe dipendere dall’uso prevalente della prestazione per fondi comuni d’investimento: l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), definisce infatti l’esenzione in funzione della natura del servizio, non della sua destinazione economica complessiva. Consentire una ripartizione basata sulla prevalenza dell’attività del gestore rischierebbe di estendere indebitamente l’esenzione ad altri fondi, in contrasto con l’interpretazione restrittiva richiesta. Infine, la Corte rileva che il servizio offerto da Aladdin, essendo concepito per la gestione di investimenti di natura diversa e utilizzabile indifferentemente per fondi comuni e altri fondi, non costituisce un insieme distinto specificamente destinato alle funzioni essenziali della gestione dei soli fondi comuni d’investimento, requisito necessario per l’esenzione secondo la giurisprudenza precedente (tra cui Abbey National e GfBk).
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica di un terzo a favore di una società che gestisce sia fondi comuni d’investimento sia altri fondi non rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE. Il principio affermato è che l’esenzione per la gestione di fondi comuni d’investimento si applica solo a servizi specificamente destinati alla gestione di tali fondi; se il servizio è unico, indifferenziato e utilizzabile anche per altri fondi, esso resta imponibile integralmente e non può essere frazionato in base alla destinazione o alla prevalenza dell’uso.
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