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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-477/19

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 luglio 2020. — IE contro Magistrat der Stadt Wien. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Allegato IV – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate. — Causa C-477/19

Giurisprudenza europea62019CJ0477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata della tutela rigorosa prevista dalla direttiva habitat per le aree di riposo delle specie protette. Anche un'area temporaneamente abbandonata resta protetta se vi è una ragionevole probabilità di ritorno della specie, come nel caso del criceto comune. La Corte ha invece dichiarato irricevibile la questione sui siti di riproduzione e non ha esaminato nel merito le ulteriori questioni su deterioramento e distruzione.

Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva habitat: tutela delle aree di riposo non più occupate dal criceto comune se vi è probabilità sufficiente di ritorno della specie.

La questione giuridica

Se la nozione di "aree di riposo" di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE comprenda anche aree temporaneamente abbandonate da una specie animale protetta dell'allegato IV, lettera a), in particolare il cricetus cricetus, e, in via subordinata, se e in che modo vadano definite le nozioni di "sito di riproduzione", "deterioramento" e "distruzione" ai fini della stessa disposizione.

Principio di diritto

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che le "aree di riposo" delle specie animali protette comprendono anche quelle non più occupate, purché esistano probabilità sufficientemente elevate che la specie vi faccia ritorno; spetta al giudice nazionale verificare in concreto tale probabilità. La Corte ha dichiarato irricevibile la quinta questione sui "siti di riproduzione" e ha ritenuto non necessario pronunciarsi sulle questioni relative a "deterioramento" e "distruzione".

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE
  • Allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE

Tutela delle aree di riposo del criceto comune ai sensi della direttiva habitat

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wien in materia di protezione rigorosa di una specie animale inclusa nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE. La controversia nasce da una sanzione irrogata a un dipendente di un promotore immobiliare per interventi edilizi che avrebbero inciso su aree di riposo o siti di riproduzione del criceto comune.

Fatti e procedimento principale

Nel corso di lavori di costruzione a Vienna, il terreno interessato era occupato dal criceto comune. Prima dell'inizio dei lavori furono adottate misure per rimuovere il manto verde e spostare gli animali verso aree protette, ma senza autorizzazione preventiva dell'autorità competente. Inoltre, almeno due ingressi di tane vennero distrutti. L'amministrazione municipale ritenne IE responsabile della violazione del diritto locale di trasposizione della direttiva e gli inflisse un'ammenda, convertibile in pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2 della direttiva 92/43/CEE, che fissa l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche;
  • l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, che impone un regime di rigorosa tutela vietando il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;
  • l'allegato IV, lettera a), che include il cricetus cricetus tra le specie protette;
  • l'articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le aree di riposo non più occupate da una specie protetta restino comunque tutelate;
  • come vadano interpretati i concetti di intrusione, deterioramento e distruzione delle aree di riposo;
  • come definire il "sito di riproduzione";
  • quali criteri usare per distinguere deterioramento e distruzione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l'articolo 12 della direttiva habitat mira a garantire una protezione rigorosa e preventiva delle specie protette e delle parti importanti del loro habitat. La nozione di "area di riposo" non è definita dalla direttiva, ma deve essere letta alla luce dell'obiettivo di evitare effettivamente il deterioramento o la distruzione degli spazi essenziali alla sopravvivenza della specie.

Richiamando anche gli orientamenti della Commissione, la Corte afferma che un'area di riposo può continuare a beneficiare della protezione anche se non è momentaneamente occupata, quando esistono probabilità sufficientemente elevate che la specie vi faccia ritorno. In tal caso, privare l'area di tutela sarebbe incompatibile con la finalità della direttiva.

Irricevibilità della quinta questione

La Corte dichiara irricevibile la questione relativa ai "siti di riproduzione" perché la domanda di rinvio non spiega sufficientemente la sua pertinenza per la soluzione della controversia principale. Inoltre, dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), emerge che il divieto riguarda alternativamente i siti di riproduzione o le aree di riposo, senza differenziazioni ulteriori nella disciplina del divieto.

Mancata pronuncia sulle altre questioni

Le questioni sulla nozione di deterioramento e distruzione non sono state esaminate nel merito perché, secondo la Corte, non erano necessarie per decidere la controversia principale. La Corte rileva infatti che dagli atti emerge comunque la distruzione di due ingressi di tane e, in ogni caso, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), non distingue il divieto in funzione della natura del pregiudizio arrecato.

Dispositivo

La Corte interpreta l'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE nel senso che la nozione di "aree di riposo" comprende anche quelle non più occupate da una specie animale protetta dell'allegato IV, lettera a), come il criceto comune, purché vi siano probabilità sufficientemente elevate che la specie vi faccia ritorno. La verifica di tale circostanza è rimessa al giudice del rinvio.

Portata pratica della decisione

Per gli operatori, la pronuncia conferma che la tutela delle specie protette non si esaurisce nell'occupazione attuale del sito: anche aree apparentemente abbandonate possono restare vincolate se conservano una funzione ecologica per il ritorno della specie. In ambito edilizio e autorizzatorio, ciò impone un'attenta valutazione preventiva dell'habitat e dei rischi di responsabilità sanzionatoria.

Come è indicizzato

Materieconservazione della naturaprotezione della fauna selvaticahabitat naturalirinvio pregiudizialesanzioni amministrative

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