Corte di giustizia, Ordinanza C-256/19
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020. — S.A.D. Maler und Anstreicher OG contro Magistrat der Stadt Wien e Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Disposizioni nazionali relative all’assegnazione delle cause in un tribunale – Mezzo di ricorso – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Irricevibilità manifesta. — Causa C-256/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Verwaltungsgericht Wien ha chiesto alla Corte indicazioni sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle regole austriache di assegnazione delle cause e sui rimedi contro un’asserita violazione del giudice naturale. La Corte ha però ritenuto il rinvio irricevibile, perché le questioni erano astratte, non necessarie per decidere la controversia sui contributi dovuti alla BUAK e, quanto all’articolo 47 della Carta, fuori dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione nel caso concreto. La Corte ha invece affermato la propria competenza a interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ma ha escluso che ciò bastasse a rendere ammissibile il rinvio.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile: quesiti astratti sull’indipendenza del giudice e sull’assegnazione interna delle cause, non necessari per decidere la controversia principale e in parte estranei all’ambito del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta e il principio di effettività impongano, in relazione a regole nazionali sulla ripartizione fissa delle cause tra giudici: a) obblighi sostanziali e organizzativi per garantire l’effettività del diritto al giudice naturale; b) un mezzo di ricorso per il giudice o per le parti contro assegnazioni illegittime; c) requisiti di trasparenza e verificabilità della concreta assegnazione; d) la possibilità per il giudice di disapplicare un atto interno di assegnazione proveniente da organo incompetente; e) come debba comportarsi il giudice quando sia vincolato da un atto non impugnabile che gli imporrebbe di violare il diritto dell’Unione e i diritti delle parti.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato irricevibile il rinvio perché le questioni sollevate non erano necessarie per risolvere la controversia principale e avevano carattere generale; inoltre, per quanto riguarda l’articolo 47 della Carta, mancava un collegamento sufficiente tra la controversia e l’attuazione del diritto dell’Unione, sicché la Corte non era competente a interpretarlo. Resta invece ferma la competenza della Corte a interpretare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ma nel caso concreto tale interpretazione non era oggettivamente richiesta per la decisione del giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
- Articolo 83 del Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
- Articolo 87 del Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
- Articolo 135 del Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale sulle regole di assegnazione delle cause e sull’indipendenza del giudice
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Verwaltungsgericht Wien nell’ambito di una controversia tra una società di pittura e la BUAK in merito a contributi obbligatori imposti dalla legge austriaca. Il giudice nazionale chiedeva chiarimenti sulla compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, con l’articolo 47 della Carta e con il principio di effettività delle norme interne che disciplinano la ripartizione delle cause all’interno del tribunale.
Fatti e procedimento principale
La BUAK aveva emesso titoli esecutivi nei confronti della S.A.D. Maler und Anstreicher OG per il pagamento di contributi previsti dal BUAG. Dopo il rigetto dei reclami in sede amministrativa, la società aveva adito il Verwaltungsgericht Wien, sostenendo che i propri dipendenti non rientravano nell’ambito di applicazione della legge.
Nel corso del procedimento, il giudice del rinvio ha rilevato presunte irregolarità nell’iscrizione e nell’assegnazione delle cause: a suo avviso, due ricorsi sarebbero stati registrati come uno solo e, successivamente, una seconda causa sarebbe stata riassegnata allo stesso giudice in violazione dell’ordine predeterminato di ripartizione. Il giudice ha anche contestato l’assenza, nel diritto austriaco, di un rimedio effettivo per far valere tali irregolarità.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama, tra l’altro:
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, relativo alla tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, sull’ambito di applicazione;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il rinvio sia manifestamente irricevibile;
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, evocata dal giudice a quo come sfondo del ruolo della BUAK.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha formulato sei quesiti, tutti centrati sulla necessità che le regole di assegnazione delle cause siano trasparenti, verificabili e impugnabili, e che il giudice o le parti possano reagire a un’assegnazione ritenuta illegittima. Ha inoltre chiesto quale comportamento debba tenere un giudice quando un atto interno non impugnabile gli imponga di compiere un atto che, a suo avviso, violerebbe il diritto dell’Unione e i diritti delle parti.
Ragionamento della Corte sulla competenza e sull’articolo 47 della Carta
La Corte osserva che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la controversia principale verte sulla legittimità di una decisione amministrativa relativa a contributi BUAK, ma il giudice del rinvio non spiega in che modo l’articolo 7 della direttiva 2003/88 sia concretamente pertinente alla soluzione della lite. Perciò non emerge un collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione tale da consentire l’interpretazione dell’articolo 47 della Carta.
Ragionamento della Corte sull’articolo 19 TUE e sulla ricevibilità
La Corte ricorda che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE si applica ai giudici nazionali che possono essere chiamati a statuire su questioni di diritto dell’Unione e che fanno parte del sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In questo senso, il Verwaltungsgericht Wien rientra nell’ambito di applicazione della disposizione, sicché la Corte afferma di essere competente a interpretarla.
Tuttavia, la sola competenza non basta a rendere ricevibile il rinvio. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la risposta della Corte deve essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciare la propria decisione nella controversia principale. Qui, invece, il collegamento tra le questioni poste e la lite sui contributi BUAK è troppo debole: le questioni riguardano in sostanza il funzionamento interno del tribunale e non la soluzione di merito della controversia. La Corte sottolinea che il giudice nazionale ha già contestato l’assegnazione della causa con rimedi interni e che la questione della sua competenza sarà comunque verificata in sede di impugnazione, cosicché la risposta della Corte non avrebbe utilità decisiva per la causa principale.
La Corte aggiunge che il giudice a quo non sviluppa in modo adeguato la questione del principio di effettività, limitandosi a richiamarlo senza spiegare perché una sua interpretazione sarebbe necessaria nel caso concreto.
Differenza rispetto ad altre pronunce citate
La Corte distingue il caso dalla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses, nella quale la controversia principale verteva direttamente sulla compatibilità con l’articolo 19 TUE di misure nazionali incidenti sulla retribuzione dei giudici. Richiama anche Miasto Łowicz e Prokurator Generalny per ribadire che il rinvio pregiudiziale non può servire a ottenere pareri consultivi su questioni astratte. Viene menzionata anche A.K. e a. per evidenziare che, in quella causa, l’interpretazione richiesta incideva sulla determinazione del giudice competente a decidere il merito di controversie riguardanti il diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte, riunita in Decima Sezione e decidendo con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
Principio desumibile dalla pronuncia
Un rinvio pregiudiziale è irricevibile quando le questioni poste riguardano in modo astratto l’organizzazione interna del giudice nazionale, senza essere oggettivamente necessarie per la soluzione della controversia principale; inoltre, l’articolo 47 della Carta può essere interpretato dalla Corte solo se la lite rientra effettivamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
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