Corte di giustizia, Sentenza C-215/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020. — Causa promossa dal Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Esenzione dall’IVA – Locazione di beni immobili – Nozione di “bene immobile” – Esclusione – Articolo 47 – Luogo delle operazioni imponibili – Prestazioni di servizi relative a un bene immobile – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articoli 13 ter e 31 bis – Armadi per apparecchiature – Servizi di alloggiamento in un data center. — Causa C-215/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che i servizi di colocation in un data center possano essere automaticamente qualificati come locazione di beni immobili o come servizi relativi a beni immobili. La soluzione dipende, in particolare, dall’assenza di un diritto esclusivo di utilizzo dell’area e dal fatto che gli armadi per server non siano parte integrante né installati in modo permanente nell’edificio. La decisione conferma un’interpretazione sostanziale e restrittiva delle nozioni rilevanti ai fini IVA.
IVA e data center: i servizi di alloggiamento con armadi per server non integrano, di regola, né la locazione di beni immobili né un servizio relativo a beni immobili.
La questione giuridica
Se i servizi di alloggiamento in un data center, consistenti nella messa a disposizione di armadi per apparecchiature per server e nella fornitura di energia elettrica e altri servizi accessori, debbano essere qualificati come locazione di beni immobili esente da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE; e, in caso contrario, se tali servizi rientrino comunque tra i servizi relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 47 della direttiva IVA e dell’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011.
Principio di diritto
I servizi di alloggiamento in un data center, nei quali il prestatore mette a disposizione armadi per apparecchiature per l’installazione di server e fornisce servizi accessori, non costituiscono locazione di beni immobili esente da IVA se non vi è una mera messa a disposizione passiva di una superficie o postazione con diritto esclusivo di occupazione, e gli armadi non sono parte integrante né installati in modo permanente nell’immobile; inoltre, tali servizi non sono servizi relativi a beni immobili quando i clienti non godono di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono collocati gli armadi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 47 della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 13 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013
Servizi di alloggiamento in un data center e IVA
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in una controversia tra l’ente finlandese incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta e A Oy. Il problema era stabilire il corretto trattamento IVA dei servizi di alloggiamento in un data center offerti da A Oy, comprensivi della messa a disposizione di armadi per server e di servizi accessori.
Fatti e procedimento principale
A Oy offre ai clienti armadi per apparecchiature collocati in un data center, nei quali essi installano i propri server. Il servizio include anche energia elettrica, controllo di temperatura e umidità, refrigerazione, sicurezza, rilevazione incendi, controllo degli accessi, pulizia e sostituzione delle lampade. Gli armadi sono fissati al pavimento con bulloni; i server dei clienti sono a loro volta fissati agli armadi, ma possono essere smontati in pochi minuti. I clienti non dispongono liberamente delle chiavi dell’armadio: le ottengono tramite un servizio di sorveglianza previa identificazione, e A Oy non ha accesso agli armadi dei clienti.
L’amministrazione fiscale finlandese aveva ritenuto che tali prestazioni fossero servizi relativi a un immobile, e quindi tassabili nel luogo in cui l’immobile è situato; il tribunale amministrativo di Helsinki aveva invece annullato tale impostazione, qualificando l’operazione come prestazione soggetta alla regola generale del luogo di stabilimento del destinatario. Il giudice di ultima istanza ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se gli articoli 13 ter e 31 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 consentano di qualificare i servizi come locazione di beni immobili;
- in subordine, se l’articolo 47 della direttiva IVA e l’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione impongano di considerare tali prestazioni come servizi relativi a beni immobili.
La Corte ha riformulato le questioni alla luce della reale finalità del rinvio: verificare, da un lato, l’applicabilità dell’esenzione per la locazione di beni immobili di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA e, dall’altro, la qualificazione delle prestazioni come servizi relativi a beni immobili ai fini dell’articolo 47 della direttiva IVA.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE, che esenta l’affitto e la locazione di beni immobili;
- l’articolo 47 della direttiva IVA, relativo al luogo delle prestazioni di servizi connessi a beni immobili;
- l’articolo 13 ter del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definisce la nozione di bene immobile;
- l’articolo 31 bis del medesimo regolamento, che precisa il nesso sufficientemente diretto con il bene immobile e include alcune fattispecie, escludendone altre, tra cui il magazzinaggio senza assegnazione esclusiva di una parte specifica dell’immobile.
Ragionamento della Corte sulla locazione di beni immobili
La Corte ha ricordato che la nozione di locazione di beni immobili è autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata restrittivamente. Essa implica che il locatore conceda al conduttore, per un periodo e contro corrispettivo, il diritto di occupare un immobile come se ne fosse proprietario ed escludere terzi. La locazione è inoltre caratterizzata da una dimensione passiva: una mera messa a disposizione del bene, non accompagnata da un’attività commerciale o di gestione intensa.
Applicando tali criteri, la Corte ha osservato che, nel caso di specie, il prestatore non sembra limitarsi a mettere passivamente a disposizione una superficie o una postazione. Il servizio comprende infatti numerose attività accessorie e non risulta che i clienti possano controllare o limitare l’accesso alla parte del fabbricato in cui sono collocati gli armadi. Inoltre, gli armadi non sembrano essere parte integrante dell’immobile né installati in modo permanente: sono semplicemente bullonati al pavimento e possono essere rimossi senza distruggere o alterare l’edificio.
Ne deriva che tali servizi non rientrano, in linea di principio, nell’esenzione per la locazione di beni immobili di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), salvo verifica in concreto da parte del giudice nazionale.
Ragionamento della Corte sui servizi relativi a beni immobili
La Corte ha poi esaminato l’articolo 47 della direttiva IVA, ricordando che esso non ha carattere residuale ma va applicato quando la prestazione presenti un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile espressamente determinato, che deve costituire l’oggetto stesso del servizio o un elemento essenziale e indispensabile della prestazione. L’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione codifica tale impostazione.
La Corte ha sottolineato che, per qualificare una prestazione come relativa a beni immobili, occorre che il destinatario disponga di un diritto di uso esclusivo della parte specifica dell’immobile interessata. Invece, nel caso di specie, i clienti non sembrano poter escludere terzi dall’area del data center in cui sono installati gli armadi, né controllarne o limitarne l’uso. Inoltre, gli armadi non costituiscono essi stessi beni immobili. Di conseguenza, non risultano soddisfatte le condizioni per applicare l’articolo 47 della direttiva IVA e l’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- i servizi di alloggiamento in un data center con armadi per apparecchiature, server e servizi accessori non costituiscono locazione di beni immobili esente da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva IVA, se il prestatore non si limita a una messa a disposizione passiva e se gli armadi non sono parte integrante né permanentemente installati nell’immobile;
- gli stessi servizi non costituiscono servizi relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 47 della direttiva IVA e dell’articolo 31 bis del regolamento di esecuzione, se i clienti non godono di un diritto di uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono collocati gli armadi.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, in materia IVA, la qualificazione di una prestazione dipende dalla sua realtà economica complessiva e non dalla sola presenza di un immobile sullo sfondo. Una prestazione complessa di colocation in data center resta fuori sia dall’esenzione per locazione immobiliare sia dal regime dei servizi relativi a beni immobili quando manca il requisito del diritto esclusivo di occupazione e quando l’infrastruttura utilizzata non presenta i caratteri dell’immobile ai sensi del diritto unionale.
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