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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-18/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020. — WM contro Stadt Frankfurt am Main. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. — Causa C-18/19

Giurisprudenza europea62019CJ0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva rimpatri si applica anche quando lo Stato membro invoca esigenze di ordine pubblico o sicurezza interna. Il trattenimento in un istituto penitenziario resta una deroga al principio del collocamento in centri appositi, ma può essere ammesso in casi eccezionali, purché la persona rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave. Spetta al giudice nazionale accertare in concreto la sussistenza di tali condizioni.

Trattenimento di un cittadino di un paese terzo in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento per ragioni di ordine pubblico e sicurezza: interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE osti a una normativa nazionale che consente il trattenimento ai fini dell’allontanamento in un istituto penitenziario ordinario, separato dai detenuti ordinari, quando il cittadino di un paese terzo costituisca un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna.

Principio di diritto

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE non osta a una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, il trattenimento di un cittadino di un paese terzo in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, quando il suo comportamento individuale costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato; l’eccezione deve essere interpretata restrittivamente e verificata dal giudice nazionale caso per caso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 72 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE

Trattenimento in istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento per ragioni di sicurezza

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il caso concerne un cittadino tunisino trattenuto in un istituto penitenziario in Germania ai fini dell’allontanamento, in base a una normativa nazionale che consente tale misura quando lo straniero rappresenti un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per la sicurezza interna.

Fatti e procedimento principale

WM, cittadino tunisino, era destinatario di un provvedimento di allontanamento fondato sull’articolo 58a, paragrafo 1, dell’AufenthG, motivato dalla sua presunta pericolosità per la sicurezza nazionale e dal suo coinvolgimento in attività legate allo Stato islamico. Successivamente, un giudice tedesco dispose il suo trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, ai sensi dell’articolo 62a, paragrafo 1, dell’AufenthG, con separazione dai detenuti ordinari. WM impugnò la decisione e il Bundesgerichtshof sottopose la questione alla Corte di giustizia.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiese se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE osti a una normativa nazionale che consente il trattenimento in un istituto penitenziario ordinario, invece che in un centro di permanenza temporanea, quando lo straniero costituisca un grave pericolo per l’integrità fisica e la vita di terzi o per importanti interessi giuridici di sicurezza interna.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • i considerando 2 e 4 della direttiva 2008/115/CE, relativi alla necessità di una politica di rimpatrio efficace nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana;
  • l’articolo 1, che definisce l’oggetto della direttiva;
  • l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, sulle persone rientranti nel campo di applicazione;
  • l’articolo 7, paragrafo 4, sul rischio per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sicurezza nazionale;
  • l’articolo 8, sul rispetto dell’obbligo di rimpatrio;
  • l’articolo 15, sul trattenimento ai fini del rimpatrio;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, sulle condizioni di trattenimento;
  • l’articolo 17, paragrafo 2, sulle famiglie trattenute;
  • l’articolo 18, paragrafo 1, sulle situazioni di emergenza;
  • l’articolo 72 TFUE, invocato dal governo svedese;
  • l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, richiamato per il fondamento della direttiva;
  • il regolamento (CE) n. 562/2006, richiamato dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva.

Ragionamento della Corte: applicabilità della direttiva

La Corte respinge l’argomento secondo cui l’articolo 72 TFUE escluderebbe l’applicazione della direttiva in ragione di esigenze di ordine pubblico o sicurezza interna. Essa osserva che la situazione di WM rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE e che l’articolo 72 TFUE non conferisce agli Stati membri un potere generale di deroga al diritto dell’Unione mediante il solo richiamo alla sicurezza interna.

Ragionamento della Corte: interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1

La Corte ribadisce che il trattenimento deve avvenire "di norma" in appositi centri di permanenza temporanea e che la collocazione in un istituto penitenziario costituisce una deroga, da interpretare restrittivamente. Pur rilevando la difformità tra le versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 1, la Corte interpreta la disposizione alla luce dell’economia generale e delle finalità della direttiva.

La Corte afferma che l’articolo 18 della direttiva disciplina le situazioni di emergenza, ma non esaurisce tutti i casi eccezionali in cui sia possibile derogare al principio del trattenimento in centri appositi. In particolare, la finalità della direttiva è garantire un’efficace politica di allontanamento e rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate.

Nozione di minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza

La Corte collega la deroga dell’articolo 16, paragrafo 1, alle nozioni già elaborate nella giurisprudenza in tema di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la nozione di ordine pubblico presuppone una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave a un interesse fondamentale della società. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza include la sicurezza interna ed esterna dello Stato membro.

La Corte conclude che un trattenimento in istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento può essere giustificato solo se il comportamento individuale della persona costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto tali presupposti.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE non osta a una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell’allontanamento, separato dai detenuti ordinari, quando egli costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la deroga al trattenimento in centri di permanenza temporanea, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, può operare anche al di fuori delle ipotesi di emergenza dell’articolo 18, ma solo in via eccezionale, in presenza di una minaccia individuale grave, concreta e attuale alla sicurezza o a un interesse fondamentale della collettività. Il controllo della sussistenza di tali condizioni spetta al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terzitrattenimento amministrativoordine pubblico e sicurezza internaspazio di libertà, sicurezza e giustiziadiritto dell’immigrazione

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