Corte di giustizia, Sentenza C-835/18
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 luglio 2020. — SC Terracult SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 e ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rettifica di fatture – Imposta erroneamente fatturata – Rimborso dell’imposta indebitamente versata – Regime dell’inversione contabile dell’IVA – Operazioni relative ad un periodo d’imposta già sottoposto a verifica fiscale – Neutralità fiscale – Principio di effettività – Proporzionalità. — Causa C-835/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il caso di un fornitore rumeno che aveva fatturato IVA in modo errato su cessioni di colza che, secondo la disciplina applicabile, avrebbero dovuto ricadere nel regime dell’inversione contabile. Dopo una verifica fiscale e un avviso di accertamento divenuto definitivo, la società ha emesso fatture rettificative e chiesto il rimborso dell’IVA indebitamente versata, ma l’amministrazione lo ha negato. La Corte ha affermato che il diritto dell’Unione non consente di bloccare la rettifica e il rimborso per il solo fatto che il periodo d’imposta era già stato oggetto di accertamento definitivo.
IVA indebitamente fatturata in operazioni soggette a inversione contabile: possibilità di rettifica delle fatture e rimborso anche dopo un avviso di accertamento definitivo
La questione giuridica
Se la direttiva IVA, letta alla luce dei principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, osti a una disciplina o prassi nazionale che impedisca a un soggetto passivo di rettificare fatture e dichiarazioni IVA, per ottenere il rimborso dell’IVA erroneamente fatturata e versata, quando le operazioni erano in realtà soggette al regime dell’inversione contabile e il periodo d’imposta era già stato oggetto di verifica con avviso di accertamento divenuto definitivo non impugnato.
Principio di diritto
La direttiva IVA, insieme ai principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, osta a una normativa o prassi nazionale che neghi al fornitore, per il solo fatto che il periodo sia già stato chiuso da un avviso di accertamento definitivo non impugnato, la possibilità di rettificare fatture emesse per errore e di utilizzare tale rettifica nella dichiarazione IVA al fine di ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata, quando le operazioni erano in realtà soggette a inversione contabile e non vi è rischio di perdita di gettito né frode o abuso.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2013/43/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE
IVA indebitamente fatturata in operazioni soggette a inversione contabile: rettifica e rimborso dopo accertamento definitivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Timişoara in materia di IVA, con riferimento a operazioni di cessione di colza effettuate in Romania e successivamente riqualificate come operazioni soggette al regime dell’inversione contabile. Il nodo è se, dopo un controllo fiscale concluso con un avviso di accertamento definitivo, il soggetto passivo possa ancora rettificare le fatture e chiedere il rimborso dell’IVA erroneamente addebitata e versata.
Fatti e procedimento principale
La Donauland SRL aveva effettuato, nell’ottobre 2013, cessioni di colza all’Almos Alfons Mosel Handels GmbH. In un primo momento le operazioni erano state trattate come cessioni intracomunitarie; successivamente, in esito a una verifica fiscale, l’amministrazione rumena aveva escluso tale qualificazione per mancanza di documenti attestanti l’uscita della merce dal territorio rumeno e aveva recuperato IVA come se si trattasse di cessioni nazionali soggette all’aliquota ordinaria del 24%.
Dopo aver ricevuto un chiarimento dall’acquirente, la Donauland aveva emesso fatture rettificative il 31 marzo 2014, qualificando le operazioni come cessioni soggette a inversione contabile e chiedendo il rimborso dell’IVA corrispondente all’importo richiesto dall’avviso di accertamento del 4 marzo 2014. Successivamente, dopo un ulteriore controllo, l’amministrazione ha negato il rimborso e ha mantenuto il debito fiscale, ritenendo che la rettifica non potesse incidere su un accertamento già definitivo.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta, in linea di principio, dal soggetto passivo che effettua la cessione o prestazione imponibile;
- l’articolo 199 bis della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di prevedere il reverse charge per talune categorie di operazioni, tra cui le cessioni di cereali e colture industriali;
- i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità.
Sul piano nazionale, vengono richiamate le norme rumene sulla rettifica delle fatture e sul reclamo avverso gli atti fiscali, in particolare il Codice di procedura tributaria e l’articolo 159 del codice fiscale rumeno.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una prassi amministrativa o a un’interpretazione delle norme interne che impediscano:
- la rettifica di fatture già emesse per operazioni poi risultate soggette a inversione contabile;
- l’inserimento delle fatture rettificate nella dichiarazione IVA del periodo in cui la rettifica è effettuata;
- il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata; quando il periodo interessato è già stato oggetto di verifica fiscale e l’avviso di accertamento è divenuto definitivo perché non impugnato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, nelle operazioni soggette a inversione contabile, il fornitore non è debitore dell’IVA: è invece il cessionario a dover assolvere l’imposta. Ne consegue che, se il fornitore ha fatturato e versato IVA per errore, tale imposta è, in linea di principio, indebitamente versata e deve essere rimborsata.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che:
- il rimborso dell’IVA indebitamente versata è il complemento dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione;
- la neutralità dell’IVA impone che l’operatore economico non sopporti l’onere dell’imposta quando non è debitore della stessa;
- gli Stati membri possono disciplinare le modalità di rettifica dell’IVA fatturata per errore, ma non possono impedire tale rettifica quando il rischio di perdita di gettito è stato eliminato in tempo utile.
Nel caso del reverse charge, il rischio di perdita di gettito è escluso, perché l’imposta è dovuta dal destinatario, che in linea di principio può anche detrarla. Pertanto, negare il rimborso al fornitore significherebbe far gravare su di lui un onere fiscale contrario al principio di neutralità.
Quanto al principio di effettività, la Corte osserva che una disciplina nazionale che costringa il contribuente a contestare l’avviso di accertamento entro termini molto brevi, anche quando i dati che consentono di dimostrare l’errore emergono solo dopo, può rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al rimborso. Nel caso concreto, il predecessore della Terracult avrebbe avuto solo pochi giorni per agire utilmente.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte riconosce che gli Stati membri possono sanzionare le irregolarità formali, ma non possono adottare una misura equivalente a un diniego assoluto del rimborso, perché tale misura eccede quanto necessario per garantire il corretto funzionamento del sistema IVA. La Corte precisa infine che restano esclusi i casi di frode o abuso, ma nel rinvio non era stata dedotta alcuna frode.
Decisione
La Corte risponde che la direttiva IVA, nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità, ostano a una normativa o prassi nazionale che impedisca al soggetto passivo di correggere le fatture e di utilizzare tale correzione per rettificare la dichiarazione IVA o presentarne una nuova, ai fini del rimborso dell’IVA indebitamente fatturata e versata, per il solo motivo che il periodo d’imposta era già stato oggetto di verifica e di un avviso di accertamento divenuto definitivo.
Principio affermato
In presenza di operazioni che risultino in realtà soggette a inversione contabile, il fornitore che abbia erroneamente fatturato e versato l’IVA deve poter rettificare le fatture e chiedere il rimborso, anche se il periodo d’imposta è stato già accertato con atto definitivo, purché non vi siano frode o abuso e il rischio di perdita di gettito sia escluso.
Rilievo pratico
La pronuncia è rilevante per la gestione delle rettifiche IVA in ambito di reverse charge e per i rapporti con gli accertamenti fiscali definitivi. Per i professionisti, il punto centrale è che l’esistenza di un avviso di accertamento non può, da sola, trasformarsi in un ostacolo insormontabile alla neutralizzazione di un’IVA indebitamente versata, se la corretta qualificazione dell’operazione emerge successivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-18/19
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-215/19
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-231/19
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-477/19
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Sentenza C-684/19
- Sentenza · 2 lug 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-256/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →