Sentenza n. 1259/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revisione della patente di guida di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica, adottato ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Motorizzazione civile di Trapani gli ha imposto di sostenere nuovamente l’esame teorico e la prova pratica di guida, a seguito di una segnalazione della Polizia stradale di Verbania, effettuata nell’ambito di indagini della Procura della Repubblica di Verbania. Secondo la segnalazione, durante la seduta d’esame teorico del 28 giugno 2022 per il conseguimento della patente sarebbero state utilizzate fraudolentemente apparecchiature elettroniche vietate. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione e l’errata applicazione dell’art. 128 del Codice della strada e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che mancassero elementi concreti e circostanziati idonei a fondare dubbi sulla sua idoneità tecnica e che l’amministrazione non avesse svolto un’autonoma istruttoria. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione del principio di affidamento e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà, assumendo che la revisione fosse stata disposta a distanza di tempo dal conseguimento della patente e avesse leso l’affidamento sulla stabilità del titolo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un provvedimento autoritativo adottato nell’esercizio di poteri pubblicistici e caratterizzato da ampia discrezionalità. Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato respinto perché la segnalazione della Polizia stradale, proveniente da un organo qualificato e collegata ad accertamenti svolti nell’ambito di un procedimento penale, indicava specificamente la seduta d’esame, la condotta contestata e il collegamento con il ricorrente. Tali elementi, pur non costituendo un accertamento definitivo della violazione, erano sufficienti a integrare il dubbio qualificato richiesto dall’art. 128 del Codice della strada. La revisione della patente ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è finalizzata a verificare la permanenza dell’idoneità tecnica nell’interesse della sicurezza della circolazione. Non è quindi necessario l’accertamento definitivo della perdita dei requisiti, né la conclusione del procedimento penale, e non si applicano gli standard probatori propri dei procedimenti sanzionatori. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la segnalazione qualificata, senza necessità di una duplicazione dell’attività investigativa già svolta dalla polizia giudiziaria e dall’autorità giudiziaria. La valutazione amministrativa, di natura tecnico-discrezionale, non presentava manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. Anche il secondo motivo è stato respinto: il termine rilevante per valutare la tempestività dell’esercizio del potere decorre dalla conoscenza degli elementi idonei a far sorgere il dubbio sull’idoneità, non dal rilascio della patente. Poiché l’amministrazione aveva agito tempestivamente dopo la segnalazione del 19 ottobre 2023, non era configurabile inerzia né un affidamento qualificato meritevole di tutela. La revisione mediante nuovo esame è stata ritenuta proporzionata, poiché non determina la definitiva perdita della patente ma subordina la conservazione del titolo alla verifica dell’attuale idoneità. L’atto è stato quindi mantenuto fermo e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri [...] possono disporre che siano sottoposti [...] ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza [...] dell’idoneità tecnica.
La revisione può essere disposta quando sorge un dubbio ragionevole e qualificato sulla permanenza dell’idoneità tecnica; non occorre un accertamento definitivo della perdita dei requisiti o la conclusione del procedimento penale.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è sufficientemente motivato quando individua il presupposto fattuale della revisione e lo collega logicamente al dubbio sull’idoneità tecnica alla guida.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di buona fede e collaborazione non impedisce l’esercizio tempestivo del potere di revisione, fondato su elementi conosciuti dall’amministrazione solo successivamente al rilascio della patente.
Massime di principio
- Il provvedimento di revisione della patente adottato ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è legittimo quando sussista un ragionevole e qualificato dubbio sulla permanenza dell’idoneità tecnica alla guida.
- Una segnalazione specifica proveniente dalla polizia giudiziaria, riferita al soggetto interessato, al contesto dell’esame e alla condotta potenzialmente idonea a incidere sull’attendibilità del conseguimento della patente, costituisce base istruttoria sufficiente per disporre la revisione, anche senza un accertamento definitivo dell’illecito.
- L’esercizio del potere di revisione della patente può essere autonomo rispetto al procedimento penale: non è necessario attenderne la definizione, poiché la revisione si fonda su una valutazione prognostica dell’idoneità e non sull’irrogazione di una sanzione.
- L’amministrazione non è tenuta a duplicare le indagini già svolte dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria quando la segnalazione acquisita sia qualificata, specifica e idonea a fondare il dubbio richiesto dall’art. 128 del Codice della strada.
- Ai fini della tempestività dell’esercizio del potere di revisione, il termine rilevante decorre dalla conoscenza degli elementi idonei a far sorgere il dubbio sull’idoneità, non dal rilascio della patente; il decorso del tempo anteriore alla conoscenza dei fatti non fonda, di per sé, un affidamento qualificato.
- La revisione mediante nuovo esame è misura proporzionata quando si limita a verificare la permanenza dei requisiti tecnici senza incidere definitivamente sul titolo abilitativo; il sindacato giurisdizionale sulla relativa valutazione tecnico-discrezionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
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