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Sentenza

Sentenza n. 1355/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 108/2023 - RGL n. 944/2022, pubblicata il 10.03.2023 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano, notificata il 06.05.2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 11.04.2025;

Giustizia amministrativa202501819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 108/2023 del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 6 maggio 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'accreditamento di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto la persistente inesecuzione del giudicato e ha chiesto l'ordine di accreditamento degli importi, nonché la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio dell'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era stata notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante l'accreditamento, tramite Carta del docente, di 500 euro per ciascuna delle quattro annualità, oltre agli interessi legali. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato, con termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, in ragione del ritardo già maturato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per l'inadempimento, determinata nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute fino al pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorso per ottemperanza è stato notificato oltre 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione.

  • l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro e da eseguire mediante accreditamento sulla Carta del docente.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quanto alla decorrenza della penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è stato notificato all'amministrazione, è passato in giudicato e il ricorrente ha rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria o l'accreditamento di somme, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando dagli atti risulti, da un lato, l'esistenza e la definitività del giudicato e, dall'altro, la sua persistente inesecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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