Cassazione Civile, Ordinanza n. 18775/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra vicini per violazione delle distanze legali tra costruzioni e per asserite illegittime vedute e luci. In origine una domanda di demolizione di un fabbricato era stata rigettata con sentenza passata in giudicato; successivamente le medesime parti avevano chiesto la demolizione o l’arretramento di una sopraelevazione realizzata sul fabbricato contiguo, oltre alla rimozione delle vedute e alla regolarizzazione delle luci. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dai soccombenti. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di cassazione, deducendo quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla diversa composizione catastale del fondo delle controparti, sostenendo che una particella non confinasse con la loro proprietà e che sull’altra non insistesse alcun edificio; 2) omessa sostanziale pronuncia sulla vigenza e applicabilità dell’art. 15 del piano regolatore generale, assumendo che al momento del rilascio/rinnovo della concessione edilizia il piano fosse stato restituito e poi annullato; 3) violazione dell’art. 301 c.p.c., per non avere la Corte dichiarato l’interruzione del giudizio nonostante la morte dell’unico difensore e la nullità della procura al nuovo difensore; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che la costituzione della controparte fosse inammissibile e che quindi non vi fosse difesa valida. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non integrassero l’unico vizio esperibile contro una sentenza di cassazione mediante revocazione, ossia l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., e che le censure investissero invece vizi di omessa pronuncia o presunte violazioni di legge, non proponibili con questo rimedio; inoltre ha escluso l’applicabilità della disciplina dell’interruzione nel giudizio di cassazione e ha chiarito che la costituzione delle controricorrenti non era stata dichiarata inammissibile, ma solo affetta da nullità per difetto di valida procura del nuovo difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che, avverso le sentenze della Corte di cassazione, la revocazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. (salve le ipotesi particolari delle decisioni di merito ex art. 384 c.p.c.), mentre i motivi dedotti miravano in realtà a denunciare omessa pronuncia, errata applicazione di norme urbanistiche, mancata declaratoria di interruzione del giudizio e illegittima liquidazione delle spese. Ha quindi rigettato l’istanza nel senso dell’inammissibilità del rimedio e ha condannato i ricorrenti alle spese, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è prospettata dai ricorrenti, ma la Corte rileva che un simile vizio non integra errore di fatto revocatorio contro una sentenza di cassazione.
La disciplina dell’interruzione del processo non trova applicazione nel giudizio di cassazione.
La censura sulle spese è stata reputata estranea al vizio revocatorio deducibile contro la sentenza di cassazione.
I ricorrenti hanno impropriamente richiamato motivi di legittimità tipici del giudizio di impugnazione ordinaria, non convertibili in errore revocatorio contro la sentenza di cassazione.
Contro le sentenze della Corte di cassazione la revocazione è proponibile, in via ordinaria, soltanto nei limiti dell’art. 395, n. 4, c.p.c., salvo le eccezioni previste per le decisioni di merito.
È l’unico vizio revocatorio deducibile contro la sentenza di cassazione impugnata, e richiede un errore di fatto risultante dagli atti, consistente nella supposizione di un fatto inesistente o nell’omessa considerazione di un fatto incontrovertibilmente esistente, purché non controverso.
Le sentenze di cassazione che decidono nel merito consentono, in via eccezionale, anche ulteriori motivi di revocazione; la pronuncia in esame non rientra in tale ipotesi.
È richiamato per il regime speciale delle impugnazioni avverso le sentenze di cassazione che decidono nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 15 del piano regolatore generale di Ramacca
La relativa deduzione è stata reputata non spendibile come errore revocatorio, trattandosi semmai di questione di applicazione della disciplina urbanistica.
Massime di principio
- La revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e a contenuto vincolato: è proponibile, di regola, soltanto per errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., e non può essere usata per riproporre censure di omessa pronuncia, violazione di legge o errata valutazione giuridica.
- L’errore di fatto revocatorio richiede che la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente provata, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
- Non sono convertibili in motivo di revocazione contro la sentenza di cassazione le doglianze che attengono alla corretta applicazione di norme sostanziali o processuali, alla vigenza di disposizioni urbanistiche, alla declaratoria di interruzione del processo o alla regolazione delle spese.
- Nel giudizio di cassazione non si applica la disciplina dell’interruzione del processo per eventi che colpiscono il difensore.
- La nullità della costituzione del difensore per difetto di procura non equivale, di per sé, a inesistenza della difesa della parte quando la costituzione originaria sia avvenuta con valido mandato; la censura va comunque veicolata con il corretto rimedio processuale.
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