Risoluzione n. 1 del 2/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1650 per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare, tramite compensazione nel modello F24, le somme erogate ai beneficiari delle detrazioni previste dall’art. 44 del DL 159/2007. Indica i soggetti interessati, le modalità di compilazione dell’F24 e chiarisce che tali compensazioni non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 25 del DLgs. 241/1997, con efficacia dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
Istituzione del codice tributo 1650 per il recupero in F24 delle somme erogate ai sensi dell’art. 44 del DL 159/2007
Istituzione del codice tributo 1650 per il recupero delle somme erogate ai sensi dell’art. 44 DL 159/2007
La risoluzione disciplina il recupero, da parte dei sostituti d’imposta, delle somme anticipate ai contribuenti a basso reddito in attuazione dell’art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222. Viene istituito uno specifico codice tributo da utilizzare nel modello F24 per effettuare la compensazione degli importi erogati.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
L’articolo 44 del DL 159/2007 ha introdotto misure fiscali di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito. In particolare:
- il comma 1 riconosce ai soggetti passivi IRPEF, non fiscalmente a carico di altri soggetti e con imposta netta dovuta per l’anno 2006 pari a zero, una detrazione fiscale per il 2007 pari a 150 euro, quale rimborso forfetario delle maggiori entrate tributarie;
- il comma 2 prevede, per i medesimi soggetti, un’ulteriore detrazione di 150 euro per ciascun familiare a carico;
- il comma 4 bis stabilisce che tali misure non spettano ai soggetti con reddito complessivo 2006 superiore a 50.000 euro;
- il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2007 la definizione delle categorie aventi diritto, delle modalità di erogazione e delle ulteriori disposizioni attuative.
Soggetti interessati ed erogazione del beneficio
Sulla base dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 2 del decreto ministeriale 8 novembre 2007, il beneficio tributario è erogato dai sostituti d’imposta ai titolari di:
- redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, del d.P.R. 917/86, compresi quelli di cui all’art. 11, comma 2;
- redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del d.P.R. 917/86;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i), limitatamente agli assegni periodici indicati nell’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 917/86.
I sostituti d’imposta coinvolti sono quelli di cui agli articoli 23 e 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Codice tributo istituito
Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero degli importi erogati mediante compensazione, è istituito il seguente codice tributo:
- 1650 – denominato "recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 44, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere indicato:
- nella Sezione Erario;
- in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati";
- con l’indicazione, nella colonna "anno di riferimento", dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, espresso nella forma "AAAA".
Limiti alla compensazione ed efficacia operativa
Le somme compensate utilizzando il codice tributo 1650 non concorrono al limite previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’efficacia operativa del codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, fissata al 2 gennaio 2008.
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