Risoluzione n. 5 del 4/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di azioni assegnate ai dipendenti e poi cedute in un contesto di OPA/fusione, la cessione a favore della società che controlla l’emittente comporta la revoca dell’agevolazione ex art. 51, comma 2, lett. g) TUIR e l’assoggettamento a tassazione del relativo importo come reddito di lavoro dipendente. Anche le somme percepite per la monetizzazione dei diritti frazionari nel concambio sono soggette a ritenute alla fonte come reddito di lavoro dipendente.
Trattamento fiscale dei piani di stock option e riacquisto delle azioni da parte della società emittente
Trattamento fiscale dei piani di azionariato diffuso e effetti di cessione/riacquisto
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle azioni assegnate ai dipendenti nell’ambito di un piano di azionariato diffuso ex articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR, in presenza di un’OPA seguita da fusione e di un successivo riacquisto delle azioni da parte della società emittente o della società che la controlla. Il documento chiarisce quando il beneficio fiscale venga meno e quali somme debbano essere assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Fatti rappresentati dall’istante
Nel 2006 Banca ALFA S.p.A. è stata oggetto di un’OPA lanciata da BETA S.A., operazione che ha coinvolto anche i dipendenti titolari di azioni ricevute in base ai piani di azionariato diffuso. I dipendenti hanno aderito all’OPA impegnandosi a cedere a BETA le azioni ALFA trascorso il periodo triennale di detenzione richiesto dalla norma agevolativa.
Successivamente è stata prospettata la fusione per incorporazione di ALFA in BETA entro la fine dell’esercizio in corso, con permanenza in Italia dell’attività bancaria. A seguito della fusione, i dipendenti avrebbero ricevuto azioni BETA in cambio delle azioni ALFA. Il concambio non avrebbe consentito di attribuire un numero intero di azioni BETA, con conseguente monetizzazione dei diritti frazionari sul mercato. Inoltre, alla scadenza del vincolo triennale, BETA avrebbe riacquistato le proprie azioni dai dipendenti.
Quesiti posti
La società istante ha chiesto chiarimenti su tre profili:
- se la somma in denaro ricevuta nel corso del triennio per effetto del rapporto di concambio faccia perdere, nei limiti dell’importo ricevuto, il regime di esenzione con conseguente applicazione di ritenute e contribuzione previdenziale;
- come determinare l’eventuale plusvalenza derivante dalla monetizzazione dei diritti frazionari;
- se il riacquisto delle azioni proprie da parte di BETA, decorso il triennio, faccia venir meno il beneficio fiscale originario con conseguente tassazione ordinaria e contribuzione previdenziale.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società riteneva che la monetizzazione dei diritti frazionari nel corso del triennio non facesse venir meno l’esenzione, poiché derivante automaticamente dalla fusione e dall’impossibilità tecnica di assegnare frazioni di azioni, senza finalità elusive. Di conseguenza, sosteneva di non dover operare ritenute sulle somme corrisposte e che l’importo incassato dovesse solo ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni vincolate assegnate da BETA.
Quanto al riacquisto delle azioni proprie da parte di BETA allo scadere del vincolo, l’istante sosteneva che il beneficio fiscale non dovesse venir meno, interpretando il vincolo triennale come riferito alle sole cessioni a terzi e non anche al riacquisto da parte dell’emittente o del datore di lavoro. In una successiva comunicazione, la società ha inoltre affermato che, in concreto, non si sarebbe trattato di una cessione al datore di lavoro e che i dipendenti non potevano conoscere, al momento dell’accordo, la futura fusione.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 51, comma 2, lettera g), del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro il limite complessivo di euro 2.065,83 per periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro e non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Se le azioni sono cedute prima del termine, l’importo non tassato al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta della cessione.
La risoluzione richiama anche il comma 2-bis del medesimo articolo, che estende il trattamento alle azioni emesse da società controllanti, controllate o soggette al comune controllo, con conseguente revoca dell’agevolazione anche in caso di cessione a favore di tali soggetti.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ribadisce che la disciplina dell’azionariato popolare è costruita per imporre un vincolo temporale volto a evitare che l’operazione sia usata per sottrarre a tassazione parte della retribuzione. Il divieto di cessione al datore di lavoro o alla società emittente serve anche a impedire accordi tra le parti che snaturino la finalità dell’agevolazione.
Viene richiamata la risoluzione n. 118/E del 12 agosto 2005, nella quale era stato già affermato che:
- la cessione delle azioni prima del triennio comporta la tassazione dell’importo non assoggettato a reddito al momento dell’acquisto, come compenso in natura di lavoro dipendente;
- un analogo recupero a tassazione si applica in caso di riacquisto da parte del datore di lavoro o della società emittente, indipendentemente dal periodo di possesso;
- il vincolo triennale rileva solo per la cessione a terzi, mentre non spetta l’agevolazione se le azioni sono riacquistate dall’emittente o dal datore di lavoro.
Esito sul caso concreto
L’Agenzia osserva che, pur essendo plausibile che i dipendenti non conoscessero al momento dell’accordo la futura fusione, ciò non è sufficiente a escludere il venir meno del beneficio fiscale. Rileva infatti che l’OPA lanciata da BETA era chiaramente finalizzata ad assumere il controllo di ALFA e che l’accordo sottoscritto dai dipendenti era funzionale proprio a tale acquisizione del controllo, prefigurando la successiva cessione delle partecipazioni a un soggetto che esercitava o avrebbe esercitato il controllo sulla società emittente.
In tale contesto si realizza la condizione prevista dall’articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del TUIR, con conseguente revoca dell’agevolazione anche quando la cessione avvenga a favore di una società che controlla l’emittente. Pertanto, al momento della vendita dei titoli con le modalità descritte, deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente l’importo che non aveva concorso a formare reddito al momento dell’acquisto.
Monetizzazione dei diritti frazionari
Per le somme in denaro corrisposte ai dipendenti in occasione della cessione dei diritti frazionari generati dal concambio durante il periodo di detenzione triennale, l’Agenzia conclude che tali importi, nei limiti dell’importo ricevuto, sono soggetti alle ordinarie ritenute alla fonte come reddito di lavoro dipendente.
Conclusione operativa
La risoluzione afferma dunque che:
- la cessione delle azioni a favore di BETA, società controllante o comunque collegata nei termini dell’articolo 51, comporta la perdita del regime agevolato;
- l’importo originariamente esentato deve essere recuperato a tassazione come reddito da lavoro dipendente;
- anche le somme derivanti dalla monetizzazione dei diritti frazionari nel concambio sono imponibili come reddito di lavoro dipendente e soggette a ritenuta alla fonte.
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