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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5611/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 07/05/2021 con tre censure principali: 1) contestazione dell'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (sostanzialmente la difesa sosteneva che mancherebbero i requisiti per negare l'attenuante), 2) contestazione della sussistenza della recidiva contestata dai giudici di merito, 3) vizio di motivazione nella determinazione della pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici o aspecifici e non confrontati con la motivazione di merito; ha considerato il terzo motivo attinente al merito e non sindacabile in sede di legittimità, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la pena inflitta non si discosta dalla media edittale. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria pari a euro tremila.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    non indicata testualmente nella motivazione della sentenza impugnata

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la condanna confermata in appello riguarda questo capo di imputazione

  • codice penale, art. 62, n. 4

    non riportata testualmente nel testo fornito

    L'attenuante speciale richiesta richiede valutazione dei requisiti normativi (es. assenza di profitto o finalità di mero favore personale); la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso l'attenuante in ragione dei motivi a delinquere, del profitto conseguito e della pericolosità sociale

  • codice penale, artt. 132 e 133

    non riportate testualmente

    Principi che disciplinano la determinazione della pena; la Corte afferma che la determinazione della pena è discrezionale del giudice di merito e, quando la pena è nella media edittale, non è necessario un esame analitico di tutti i criteri di cui all'art. 133

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    non riportata testualmente

    Richiamata in tema di inammissibilità: in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria per il ricorrente

Massime di principio

  • Un'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. richiede una valutazione concreta dei requisiti (mancanza di profitto, scarsa offensività, motivazioni non lucrative): semplici affermazioni non superano la motivazione dei giudici di merito se questi hanno spiegato il contrario.
  • Le censure generiche o aspecifiche che non si confrontano punto per punto con la motivazione della sentenza di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; se la pena è entro la media edittale e la motivazione è congrua sul trattamento sanzionatorio, la Corte di cassazione interviene con grande cautela.
  • Per impugnazioni in Cassazione è necessario articolare motivi specifici e confrontarsi con la motivazione di merito: indicare errori di diritto o illogicità motivazionali puntuali aumenta le possibilità di ammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile e in assenza di mancata colpa nella formazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

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