Sentenza n. 1872/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 343/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 343/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 3.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorso è stato quindi fondato sulla mancata esecuzione di un titolo giudiziale definitivo, ritualmente notificato all’amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione contiene una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e che risultano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’amministrazione. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti modificativi o estintivi del credito, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di euro 3.500,00 relativo agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. È stato assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di liquidare e corrispondere le somme spettanti entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; in presenza di un giudicato non eseguito, consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’adempimento e di nominare, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale parametro per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
l. n. 107/2015
È indicata nella sentenza posta in esecuzione quale fonte del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione e non risulta eseguito, il giudice deve ordinare all’amministrazione di dare integrale esecuzione al comando giudiziale entro un termine assegnato.
- L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza ha l’onere di allegare e dimostrare l’avvenuto adempimento oppure fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato; in mancanza, il giudice può accogliere la domanda sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e subordinandone l’intervento a una specifica richiesta della parte interessata.
- L’esecuzione di una condanna giudiziale all’attribuzione di benefici o somme può richiedere l’adozione di atti amministrativi e contabili necessari a realizzare concretamente il comando giudiziale; tali attività rientrano nell’obbligo di integrale ottemperanza.
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