Sentenza n. 3561/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di avvio della lavorazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta a ottenere la convocazione per la presentazione e la lavorazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, la Sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 10 novembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, che si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, la domanda è divenuta priva di oggetto perché il procedimento è stato attivato nelle more del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 10 novembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
Il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente nelle more del giudizio consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente
Costituisce la base normativa, richiamata insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda e l’attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., quando la domanda giudiziale riguardi proprio l’obbligo dell’Amministrazione di attivare quel procedimento.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio avverso il silenzio esclude la necessità di una pronuncia sull’obbligo di provvedere e conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso non sia particolarmente esteso e l’Amministrazione abbia comunque provveduto in tempi ritenuti ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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