Cassazione Penale, Sentenza n. 40223/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fontana era stato sottoposto a custodia cautelare per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p. con più commi). Assolto in primo grado, la Corte d'appello riformò la sentenza ritenendo la responsabilità ma escludendo il ruolo apicale e l'aggravante del comma 6; la custodia fu nuovamente disposta. Il Tribunale del riesame annullò l'ordinanza cautelare ritenendo carenti le esigenze cautelari; la Cassazione annullò quel provvedimento per violazione dell'art. 309, comma 8 c.p.p. (mancata comunicazione della fissazione dell'udienza) e rimise gli atti al Tribunale del riesame che, con la nuova ordinanza, rigettò la richiesta di rimessione in libertà. Con ricorso in Cassazione l'imputato deduceva, in sintesi: carenza e vizio della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; mancata prova del pericolo di reiterazione del reato e superamento della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.; impropria utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore Ferrante (non allegate o inutilizzabili) e violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: quando interviene sentenza di condanna, la valutazione dei gravi indizi può essere soddisfatta anche con la sola indicazione degli elementi di prova a carico desumibili dal dispositivo della sentenza, ancorché la motivazione non sia ancora depositata. Ha confermato che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare opera anche se la misura è applicata contestualmente alla sentenza di condanna dopo annullamento di precedente ordinanza cautelare, purché si valutino elementi preesistenti e sopravvenuti. I motivi secondario e terzo sono stati ritenuti infondati: il Tribunale del riesame poteva fondare la misura sul pericolo di reiterazione anche se l'originaria motivazione parlava di pericolo di fuga, e ha correttamente ritenuto non vinta la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p.; le dichiarazioni del collaboratore Ferrante non risultano decisive nel ragionamento e quindi le eccezioni sulla loro mancata acquisizione non incidono. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Del reato associativo di stampo mafioso; la Corte d'appello ha riconosciuto la partecipazione ma ha escluso il ruolo di vertice e l'aggravante del comma 6
art. 309, comma 8 cod. proc. pen.
Obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza di riesame: la sua violazione ha determinato in precedenza l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio
art. 300, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza discussa in ricorso (riguarda la nuova applicazione della custodia cautelare dopo proscioglimento), ma la Corte ha ritenuto quella massima non pertinente al caso concreto
art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Prevede la custodia cautelare per pericolo di fuga; la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame aveva escluso il pericolo di fuga ma che il provvedimento poteva essere confermato per altra esigenza cautelare
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la custodia per pericolo di reiterazione del reato; il Tribunale del riesame ha confermato la misura su questa base e la Cassazione ha ritenuto valida tale motivazione
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione di pericolosità nei reati associativi: il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero elementi idonei a vincerla e la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione che la presunzione non era stata superata
art. 111 Cost.
Tutela del giusto processo; il ricorrente lamentava violazioni connesse all'utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, ma la Corte ha ritenuto tali argomenti non decisivi per il rigetto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Se interviene una sentenza di condanna, il giudice delle misure può desumere i gravi indizi anche dal solo dispositivo della sentenza, senza attendere il deposito della motivazione completa
- La custodia cautelare può essere confermata o applicata anche per esigenze diverse da quelle indicate originariamente, purché il giudice motivi in modo congruo e valorizzi elementi preesistenti e sopravvenuti
- Nelle ipotesi di reati associativi (art. 416-bis) opera una presunzione di pericolosità ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) che richiede elementi concreti e specifici per essere efficacemente superata dalla difesa
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se non decisive nel patrimonio probatorio del provvedimento, non necessariamente travolgono la motivazione dell'ordinanza se la stessa poggia su altri elementi
- Violazioni procedurali rilevanti (es. mancata comunicazione dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 8 c.p.p.) possono portare ad annullamenti e rinvii, ma il nuovo giudizio può comunque confermare la misura se la valutazione delle esigenze cautelari risulta poi soddisfacente
- Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare in casi di associazione mafiosa è necessario fornire elementi chiari e circostanziati che dimostrino l'effettivo e stabile allontanamento dall'associazione e che siano idonei a vincere la presunzione di pericolosità
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