Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18585/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava a una società la indebita variazione in diminuzione, per l'anno d'imposta 2012, relativa alla c.d. Tremonti Ambiente per euro 186.916,00 e la conseguente indebita detrazione IVA per euro 1.363,64. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR del Piemonte aveva confermato, ritenendo cumulabili le agevolazioni legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili previste per il IV conto energia con la detassazione per investimenti ambientali di cui all'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, valorizzando la diversità di ratio dei due incentivi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.l. n. 83/2001, dell'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, dell'art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e dell'art. 12 del d.m. 5 luglio 2012 (V Conto Energia), censurando la statuizione di cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti del conto energia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la decisione impugnata è errata perché i benefici non sono cumulabili, richiamando l'orientamento già espresso dalla Cassazione n. 15451/2023 e valorizzando il successivo intervento normativo che ha chiarito in via primaria il divieto di cumulo tra la detassazione ambientale e gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici del III, IV e V conto energia. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Piemonte e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23 del d.l. n. 83/2001

    richiamato nel motivo come norma asseritamente violata o falsamente applicata, in combinato con la disciplina della Tremonti Ambiente e dei conti energia

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    disciplina della c.d. Tremonti Ambiente; consente la detassazione degli investimenti ambientali mediante variazione in diminuzione dell'imponibile

  • art. 5 del d.m. 5 maggio 2011

    nel IV Conto Energia prevede un elenco tassativo dei benefici cumulabili, tra i quali non figura la Tremonti Ambiente

  • art. 12 del d.m. 5 luglio 2012

    richiamato insieme al d.m. 5 maggio 2011 nella censura dell'Agenzia, in relazione alla disciplina del V Conto Energia

  • art. 7 del d.lgs. 387/2003

    indicato come base normativa della tariffa incentivante per gli impianti da fonti rinnovabili

  • art. 36 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124

    ha chiarito il divieto di cumulo tra incentivi del conto energia e detassazione ambientale, prevedendo anche una disciplina di regolarizzazione per chi ha fruito di entrambe le agevolazioni

  • legge 19 dicembre 2019, n. 157

    legge di conversione del d.l. n. 124/2019 che ha confermato il divieto di cumulo

  • art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104/2010

    richiamato per affermare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai provvedimenti attuativi della disciplina in tema di cumulo delle agevolazioni

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per escludere che il provvedimento amministrativo generale e attuativo fosse un atto impugnabile davanti al giudice tributario

  • Cass. n. 15451/2023

    precedente di legittimità condiviso dalla Corte, che ha già affermato la non cumulabilità dei benefici

  • Cass. S.U. n. 25479/2021

    richiamata per qualificare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate come atto amministrativo generale, ricognitivo e attuativo, non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992

  • Cass. n. 4429/2023

    richiamata a conferma della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative agli atti applicativi dell'art. 36 d.l. n. 124/2019

  • legge 11 settembre 2020 n. 120

    ha differito il termine per la rinuncia volontaria alla Tremonti Ambiente da parte di chi intende mantenere gli incentivi del conto energia

  • d.l. 16 luglio 2020 n. 76

    decreto convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, che ha prorogato il termine per la rinuncia volontaria alle agevolazioni fiscali

Massime di principio

  • Le tariffe incentivanti previste per gli impianti fotovoltaici e la detassazione ambientale di cui alla c.d. Tremonti Ambiente non sono cumulabili quando la disciplina speciale o successiva lo esclude espressamente; la diversità di ratio delle due misure non consente di superare il dato normativo.
  • Quando il legislatore interviene per chiarire in via primaria il regime di cumulabilità di due agevolazioni, il giudice deve conformarsi al divieto espresso e non può fondare la cumulabilità su argomenti di disparità di trattamento o su una lettura estensiva della ratio delle misure.
  • Il provvedimento amministrativo generale e attuativo che disciplina le modalità di rinuncia o regolarizzazione del cumulo tra agevolazioni non costituisce, di regola, atto impugnabile dinanzi al giudice tributario se non contiene una pretesa tributaria sostanziale.
  • In presenza di una disciplina normativa sopravvenuta che chiarisce il divieto di cumulo e prevede una procedura di sanatoria o rinuncia, la controversia deve essere risolta applicando tale assetto normativo anche ai rapporti ancora sub iudice, nei limiti della concreta fattispecie esaminata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.