Ordinanza n. 4036/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 21 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 499; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente dell’elaborato scritto dell’esame di abilitazione alla professione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione esaminatrice che aveva attribuito il voto di 15/30 al proprio elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024 e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione degli elaborati, nella parte relativa alla sufficienza della motivazione mediante voto meramente numerico. Nel corso del giudizio è emerso che, in altro procedimento avente questione analoga, il TAR ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, d.l. n. 215/2023 e dell’art. 1 l. n. 18/2024, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 l. n. 47/2012. Poiché le medesime norme devono essere applicate anche nel presente giudizio, il Tribunale ha prospettato la sospensione impropria del processo e ha ritenuto necessario acquisire preventivamente le deduzioni delle parti, anche in vista dell’eventuale intervento davanti alla Corte costituzionale.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né la domanda di annullamento né la sospensione del giudizio. Ha rilevato la stretta connessione tra la controversia e altro giudizio nel quale è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l’art. 3 Cost. Ha ritenuto che la sospensione impropria debba essere disposta previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di interloquire anche sull’eventuale partecipazione al giudizio costituzionale. È stato assegnato un termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie; la decisione è stata riservata alla scadenza del termine. Disposto inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
Norma della cui legittimità costituzionale il TAR ha rilevato la possibile illegittimità, nella parte in cui differisce anche per la sessione 2024 l’entrata in vigore della disciplina prevista dall’art. 46 l. n. 47/2012.
art. 1 l. n. 18/2024
Norma di conversione del d.l. n. 215/2023, coinvolta nella medesima questione di legittimità costituzionale.
art. 46 l. n. 47/2012
Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale rispetto al quale, nell’altro giudizio richiamato, la questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.
art. 295 c.p.c.
Indicato quale fondamento della prospettata sospensione impropria del giudizio connesso a quello nel quale è stata sollevata la questione di costituzionalità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiede il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, applicato alla prospettata sospensione impropria.
art. 23 l. n. 87/1953
Richiamato per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nell’altro procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando un giudizio presenta una questione di diritto analoga a quella già devoluta alla Corte costituzionale in altro processo, il giudice può prospettare la sospensione impropria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma deve previamente instaurare il contraddittorio sulla questione.
- La sospensione impropria deve essere preceduta dall’assegnazione alle parti di un termine per interloquire ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., anche quando esse possano avere interesse a partecipare al giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
- La decisione sulla sospensione impropria può essere riservata dopo la concessione di un termine per memorie, senza anticipare la definizione della domanda principale di annullamento.
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