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Ordinanza

Ordinanza n. 7364/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento ex artt. 31, commi I e II e 117 C.P.A. del silenzio illegittimamente serbato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto - SM - Ufficio Stato Giuridico, Avanzamento e Disciplina Personale Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri, sull'istanza di ricostruzione giuridica ed economica della carriera presentata in data 16 Luglio 2024 dall’odierno, mediante la quale lo stesso chiedeva all'Amministrazione Militare di provvedere ai sensi e per gli effetti degli artt. 1051 bis, 1085 comma III e 1090 del Codice dell'Ordinamento Militare alla ricostruzione giuridica ed economica della carriera, così come nella stessa puntualmente specificato, essendo venute meno tutte le cause impeditive alla valutazione del militare, essendo egli nel possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Legislatore, rimasta ad oggi completamente inevasa; nonché per la declaratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma III, C.P.A. del diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere ex artt. 1051 bis e 1085, comma 3 e 1090 d. lgs. 66/2010 C.O.M. la ricostruzione giuridica ed economica della propria carriera, con pedissequa restituzione di tutte le somme maturate e non percepite a titolo di arretrati economici, derivanti dal nuovo inquadramento professionale, prima nel grado di Appuntato e poi nel grado di Appuntato Scelto, oltre interessi e rivalutazione economica, dal momento della domanda e fino all'effettivo soddisfo, con adeguamento della posizione previdenziale e contributiva, nonché con pedissequa regolarizzazione dell'inquadramento presso le aree civili del Ministero della Difesa, non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori compiuti dall'Amministrazione.

Giustizia amministrativa202508932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ricostruzione giuridica ed economica della carriera e di riconoscimento del rivendicato avanzamento

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Amministrazione militare sull'istanza del 16 luglio 2024, con la quale aveva chiesto la ricostruzione giuridica ed economica della carriera ai sensi degli artt. 1051-bis, 1085, comma 3, e 1090 del d.lgs. n. 66/2010, il riconoscimento dell'avanzamento nei gradi indicati, la corresponsione degli arretrati e dei relativi accessori, l'adeguamento della posizione previdenziale e contributiva, la regolarizzazione dell'inquadramento presso le aree civili del Ministero della Difesa e la cancellazione di provvedimenti disciplinari ormai privi di effetti. Il TAR aveva previamente convertito il rito camerale sul silenzio in rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., ritenendo che la pluralità di domande proposte fosse assoggettata a riti diversi. Nel merito della competenza, il Collegio ha rilevato che il ricorrente era già cessato dal servizio militare al momento della proposizione del giudizio e risiedeva in provincia di Salerno. Ne derivava l'applicazione del criterio ordinario di competenza territoriale fondato sull'estensione della res controversa e sull'efficacia diretta della condotta amministrativa, anziché del foro del pubblico impiego.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Campania, sezione staccata di Salerno. Il Collegio ha ritenuto che, nelle controversie relative a dipendenti pubblici ancora in servizio, operi il foro del pubblico impiego di cui all'art. 13, comma 2, c.p.a.; quando, invece, il rapporto sia cessato prima dell'instaurazione del giudizio, trova applicazione il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Tale criterio, secondo la giurisprudenza richiamata dell'Adunanza plenaria, privilegia il luogo in cui si producono gli effetti diretti della condotta o del provvedimento quando questi siano esclusivamente territorialmente circoscritti, rispetto alla sede dell'autorità amministrativa. La regola vale anche per controversie concernenti comportamenti amministrativi, come il silenzio. Poiché la richiesta di ricostruzione della carriera e gli effetti della condotta omissiva si esaurivano nella sfera del ricorrente, residente in provincia di Salerno e già cessato dal servizio, la competenza spettava al TAR Campania - Salerno. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere l'accertamento della pretesa sostanziale e la relativa condanna, ma il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.

    Ha costituito il fondamento della conversione dal rito camerale sul silenzio al rito ordinario, in ragione del cumulo di azioni soggette a riti diversi.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Individua il criterio ordinario di competenza territoriale, fondato sulla sede dell'autorità amministrativa o, quando gli effetti diretti siano esclusivamente localizzati altrove, sull'efficacia territoriale della controversia.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Prevede il foro del pubblico impiego, ritenuto applicabile alle controversie relative a rapporti di pubblico impiego ancora in corso, non a quelle instaurate dopo la cessazione del rapporto.

  • art. 14 c.p.a.

    È richiamato nel quadro delle ipotesi legali di competenza funzionale, senza incidere sulla soluzione concreta.

  • artt. 1051-bis, 1085, comma 3, e 1090 d.lgs. n. 66/2010

    Costituiscono le disposizioni sostanziali invocate dal ricorrente per la ricostruzione giuridica ed economica della carriera militare; il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità.

  • art. 125 Cost.

    È richiamato dalla giurisprudenza sull'esigenza di decentramento e prossimità della competenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente, il foro speciale del pubblico impiego previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. opera quando il rapporto di impiego è ancora in corso al momento della proposizione del giudizio; se il rapporto è cessato, si applica il criterio ordinario dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
  • Il criterio della sede dell'autorità amministrativa e quello dell'efficacia territoriale degli effetti diretti operano in rapporto di complementarietà: il criterio della sede cede quando il potere o il comportamento amministrativo produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR.
  • Le regole sulla competenza territoriale fondate sull'efficacia spaziale dell'atto o del comportamento amministrativo si applicano anche alle controversie aventi a oggetto il silenzio o altri comportamenti della pubblica amministrazione, non soltanto ai giudizi impugnatori.
  • Quando una controversia promossa da un ex dipendente pubblico riguarda la ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica e gli effetti diretti della condotta amministrativa si esauriscono nel luogo di residenza dell'interessato, la competenza territoriale spetta al TAR comprendente tale luogo, anziché al TAR della sede dell'amministrazione centrale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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