Sentenza n. 2133/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 680/2025, pubblicata in data 12.2.2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 680/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di euro 500 annui mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.000. Il titolo era stato notificato al Ministero il 19 febbraio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile l’azione di ottemperanza per l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante attribuzione della carta elettronica del docente per i quattro anni scolastici indicati, per complessivi euro 2.000, oltre interessi dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Ha disposto il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. È stato nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia. Il commissario dovrà porre in essere anche gli adempimenti contabili necessari, non potendo l’insufficienza degli stanziamenti o la mancanza di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nel conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne ha verificato il rispetto del termine di proposizione e ha ordinato l’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Le disposizioni processuali sul rito camerale dell’ottemperanza risultano rispettate.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo e agli adempimenti esecutivi nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa accerta un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e imporre il deposito della documentazione attestante l’avvenuto adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento o l’attribuzione di somme; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
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