Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 288/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso 0032943 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0038692 del 18.06.224 (Regione Lazio); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\6\2025 per l’annullamento: - del decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000490.17-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per il Lazio di approvazione della graduatoria di merito;

Giustizia amministrativa202408157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e successiva graduatoria di merito del concorso pubblico per 587 posti di dirigente scolastico, nonché gli atti presupposti relativi alla preselezione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non comprende i loro nominativi, nonché la prova preselettiva, i punteggi attribuiti, i quesiti somministrati, i verbali di redazione e validazione dei quesiti, il bando, il decreto ministeriale e gli ulteriori atti della procedura. Hanno contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, il criterio secondo cui alla prova scritta sono ammessi, su base regionale, un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, oltre ai candidati con il punteggio dell'ultimo ammesso e agli esonerati dalla preselezione. Hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto di partecipare alla prova scritta, l'ammissione cautelare e la condanna in forma specifica o, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il decreto dell'USR Lazio di approvazione della graduatoria di merito. Considerato l'elevato numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie e le difficoltà di reperirne gli indirizzi, il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure relative alla preselezione, ai punteggi, ai quesiti, ai criteri di ammissione o alla graduatoria di merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Lazio del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con gli avvisi e le indicazioni prescritti. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. È stato espressamente previsto che l'inosservanza dei termini comporti l'improcedibilità del gravame. L'Amministrazione è stata ordinata di eseguire l'ordinanza e la Segreteria di comunicarla alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso a modalità idonee quando il numero dei destinatari renda difficoltosa la notificazione ordinaria.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, insieme alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire modalità diverse da quelle ordinarie di notificazione quando particolari esigenze lo rendano necessario.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati necessari.
  • Qualora il numero dei controinteressati sia molto elevato e sia prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare i contenuti essenziali necessari a rendere conoscibili il giudizio, le parti, gli atti impugnati, i motivi, i controinteressati e le modalità di accesso al processo.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione obblighi puntuali di pubblicazione e conservazione online degli atti notificati, nonché di attestazione dell'avvenuto adempimento.
  • La mancata esecuzione, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, degli adempimenti necessari per l'integrazione del contraddittorio può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.