Sentenza del 08/11/2017 n. 26451 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001-2005, sostenendo principalmente che l’area non fosse autonomamente tassabile perché pertinenza di un box, che il suo valore edificabile fosse stato sopravvalutato, che mancasse una valida conoscenza legale dello strumento urbanistico e che le sanzioni per omessa dichiarazione non potessero essere applicate per ciascun anno. Contestavano inoltre la qualificazione del terreno come area edificabile prima dell’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato i contribuenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato ritenuto che l’area non fosse concretamente una pertinenza del box, poiché mancavano un collegamento funzionale effettivo e una stabile esclusione dello ius edificandi. L’area poteva essere qualificata come edificabile sulla base dello strumento urbanistico generale adottato, anche se non definitivamente approvato o accompagnato da un piano attuativo. Il valore doveva comunque essere determinato in concreto, considerando l’attualità delle potenzialità edificatorie e gli eventuali oneri, ma nel caso concreto le stime comunali erano state ritenute analitiche e non adeguatamente contestate. È stata inoltre ritenuta legittima l’applicazione di una sanzione autonoma per ciascuna annualità in cui era stata omessa la dichiarazione o denuncia di variazione ICI.
Norme richiamate
Codice civile, art. 817
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La qualificazione come pertinenza richiede un effettivo e stabile vincolo funzionale tra bene principale e area accessoria, verificabile in concreto. La sola vicinanza, la rappresentazione catastale o la volontà del proprietario non sono sufficienti; occorre che l’area non possa essere destinata diversamente senza una radicale trasformazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Ai fini ICI, è sufficiente che l’area sia qualificata edificabile dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune; non sono indispensabili la definitiva approvazione regionale né l’approvazione degli strumenti attuativi.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Il valore imponibile non è necessariamente uniforme o astratto, ma deve essere determinato in concreto considerando la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie, lo stato degli strumenti urbanistici, le condizioni del mercato e gli eventuali costi di urbanizzazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le variazioni intervenute.
L’obbligo di denuncia o di dichiarazione di variazione permane fino alla sua effettiva presentazione e non si esaurisce con la scadenza del primo termine.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1
L’omessa dichiarazione o denuncia di variazione costituisce una violazione autonomamente sanzionabile per ciascun anno d’imposta in cui l’obbligo rimane inadempiuto.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La norma di interpretazione autentica ha confermato che la qualificazione urbanistica dell’area come edificabile è sufficiente per applicare il criterio del valore venale, indipendentemente dall’approvazione degli strumenti attuativi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
L’edificabilità fiscale dell’area deriva dalla classificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato, anche se non ancora approvato o attuato.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
La Corte ha ritenuto rispettato il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento, notificati il 4 aprile 2007.
Massime di principio
- Un terreno può essere tassato come area edificabile già quando lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune gli attribuisce tale destinazione; non è necessario attendere l’approvazione definitiva o il piano attuativo.
- La mancata concreta edificabilità immediata non elimina il presupposto impositivo, ma può incidere sulla quantificazione del valore venale e quindi sull’importo dell’imposta.
- Per dimostrare che un’area è pertinenza di un fabbricato non bastano il catasto, le fotografie o la mera contiguità: occorre provare un vincolo funzionale stabile e una destinazione che escluda concretamente un autonomo sfruttamento edificatorio.
- Le stime comunali del valore dell’area possono essere valide se analitiche e riferite alle caratteristiche concrete del bene; contestazioni generiche o astratte possono non essere sufficienti a superarle.
- In caso di modifica della destinazione urbanistica da agricola a edificabile, il contribuente deve presentare la denuncia di variazione ICI. L’omissione può essere sanzionata autonomamente per ogni annualità fino alla regolarizzazione.
- La diversa conoscenza personale dello strumento urbanistico non è decisiva se la qualificazione edificatoria deriva dallo strumento urbanistico generale legalmente rilevante per il sistema di pianificazione comunale.
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