Cassazione Penale, Ordinanza n. 30958/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze miravano impropriamente a un sindacato di merito e a una diversa lettura del compendio probatorio, in assenza di specifici travisamenti di prova e di evidenti vizi della motivazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, pur riformando in parte la decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per furto in abitazione o con strappo ex art. 624-bis c.p. La Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto censure generiche, finalizzate in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza allegare specifici travisamenti della prova. La censura non individuava profili di macroscopica illogicità o carenza motivazionale né una erronea applicazione della legge penale.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
indica il reato per cui l'imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio.
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o di adozione di una diversa ricostruzione dei fatti, salvo specifica allegazione di travisamenti della prova.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare puntualmente i vizi denunciati; doglianze generiche o assertive sono inammissibili.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è esente da macroscopici profili di illogicità o carenza e non vi è inesatta applicazione della legge penale, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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