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Sentenza

Sentenza n. 58/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2024.

Giustizia amministrativa202502524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta docente per l'importo complessivo di 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2024, notificata nella stessa data e non impugnata. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente mediante accredito dell'importo complessivo di 2.000 euro. Nonostante il titolo fosse divenuto esecutivo e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e accertato, anche in ragione della mancata contestazione dell'amministrazione, l'inadempimento all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo al riconoscimento della carta docente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso inutilmente.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati ai fini della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e della distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi nei confronti di un'amministrazione statale quando l'inadempimento risulti documentato e non sia stato contestato dall'amministrazione.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni statali, l'interessato può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del comando giudiziale rimasto ineseguito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per l'intervento sostitutivo.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente all'obbligo da eseguire, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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