Cassazione Penale, Sentenza n. 5437/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Roma (abbreviato) per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 (rientro illecito dopo espulsione). Il ricorrente deduce tre motivi: (1) mancata notifica del provvedimento di espulsione da parte del Magistrato di sorveglianza e vizio di motivazione per non aver considerato l'assenza di comunicazione; (2) erronea applicazione della recidiva infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 c.p., poiché il precedente penale sarebbe intervenuto in data anteriore rispetto al perfezionamento del reato contestato; (3) eccessivo aumento di pena per la recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 99, 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha distinto la regolarità formale della notifica dall'accertamento della consapevolezza dell'espulsione: ha ritenuto provata la conoscenza dell'espulsione mediante plurimi elementi (accompagnamento alla frontiera, rientro con nome falso, ecc.), anche in assenza della documentazione di notifica nel fascicolo. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis D.Lgs. 286/98 ha natura permanente (si perfeziona al reingresso e permane durante la permanenza illecita) e quindi la recidiva infraquinquennale è applicabile. Sul terzo motivo la Corte ha giudicato motivato l'aumento di pena e l'esclusione delle attenuanti, avendo i giudici di merito correttamente valutato i numerosi precedenti e le modalità (uso di documento falso) come indice di pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
La norma punisce il rientro illecito dopo espulsione; la Corte la interpreta come reato di natura permanente, che si perfeziona al momento del rientro e si protrae per tutta la successiva permanenza illecita nel territorio dello Stato
T.U. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla comunicazione del provvedimento di espulsione; la Corte distingue tra regolarità formale della notifica e la prova della consapevolezza effettiva dell'espulsione
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Citata dal ricorrente in ordine alla comunicazione/amministrazione dell'atto; la Corte valuta la consapevolezza del soggetto anche in assenza di notifica formale
Codice Penale
art. 99, secondo comma, n. 2
Norma sulla recidiva infraquinquennale: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento di pena perché, considerata la natura permanente del reato, il precedente rientra nei termini rilevanti
Codice Penale
Riferiti a circostanze attenuanti e determinazione della pena; i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti e l'applicazione di una pena superiore al minimo per i precedenti e le modalità del fatto (uso di documento falso)
Codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura istantanea del reato in relazione alla flagranza; la Corte, invece, conferma la giurisprudenza che considera il reato permanente
Codice di procedura penale
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte soccombente
Massime di principio
- La prova della conoscenza dell'espulsione non si esaurisce nella formale notifica: elementi fattuali (accompagnamento alla frontiera, uso di documenti falsi, comportamento volto a eludere l'identificazione) possono dimostrare la consapevolezza dell'interessato e giustificare la responsabilità penale per il reingresso
- Il reato di rientro illegale dopo espulsione (art. 13 comma 13-bis TU immigrazione) è da interpretare come reato permanente: si perfeziona al momento del rientro e permane per tutta la durata della permanenza illecita, con conseguenze sulla decorrenza dei termini per la recidiva
- La recidiva infraquinquennale può essere applicata anche quando il precedente è stato commesso in periodo prossimo al reingresso se la natura permanente del nuovo reato consente di far ricadere temporalmente la continuità della condotta nel quinquennio
- La Corte di legittimità non è sede per rivalutare i fatti e le prove: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione della prova o della credibilità delle fonti sono in generale inammissibili se richiedono nuova valutazione del merito
- Le modalità concrete del reato (ad es. uso di documenti falsi) e i precedenti possono giustificare l'esclusione delle attenuanti e l'incremento della pena; chi intenda contestare tali scelte deve dimostrare specifici vizi di motivazione o errori di diritto
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