Sentenza del 12/05/2017 n. 11815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASL ha chiesto in cassazione il riconoscimento del rimborso dell'IRPEG versata per gli anni 2002-2004, sostenendo che le aziende sanitarie locali costituissero la prosecuzione, sul piano giuridico e sostanziale, degli enti ospedalieri e potessero quindi beneficiare della riduzione alla metà dell'imposta prevista per questi ultimi dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. L'agevolazione IRPEG è di natura soggettiva e riguarda espressamente gli enti ospedalieri; non può essere estesa, neppure in via interpretativa, alle ASL istituite dal D.Lgs. n. 502 del 1992. Le ASL non sono equiparabili agli enti ospedalieri perché svolgono, oltre all'assistenza ospedaliera, ulteriori attività e funzioni, mentre gli enti ospedalieri hanno mantenuto una propria autonomia, trasformandosi in aziende ospedaliere o in presidi ospedalieri delle ASL. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a)
riduzione alla metà dell'IRPEG per gli "enti ospedalieri"
L'agevolazione ha natura soggettiva: spetta agli enti espressamente individuati dalla norma e non può essere estesa alle aziende sanitarie locali mediante interpretazione estensiva.
D.Lgs. n. 502 del 1992
Ha istituito o disciplinato le aziende sanitarie locali in una configurazione organizzativa e funzionale più ampia rispetto agli originari enti ospedalieri, senza determinare un'equiparazione automatica ai fini dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali soggettive devono essere applicate restrittivamente ai soggetti espressamente indicati dalla legge e non possono essere estese sulla base di una mera continuità storica o funzionale.
- La trasformazione o riorganizzazione di un ente pubblico non comporta automaticamente la conservazione dei benefici fiscali originariamente previsti per il soggetto precedente.
- Per verificare la spettanza di un'agevolazione occorre confrontare la disciplina istitutiva del beneficio con la natura giuridica, le funzioni e l'organizzazione del soggetto che la richiede.
- L'ampliamento delle competenze istituzionali di un ente rispetto al beneficiario originario può escludere l'equiparazione necessaria per applicare un'agevolazione fiscale.
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