Cassazione Penale, Sentenza n. 12963/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di abusiva attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385/1993), avendo la Corte di merito riqualificato il fatto e riconosciuto la continuazione con precedenti reati; il ricorrente denuncia violazione di legge per errata applicazione dell'art. 132 d.lgs. n. 385/1993
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo di ricorso e ha accertato che il reato è estinto per prescrizione maturata il 02/04/2024. Il calcolo della prescrizione ha preso come termine massimo 7 anni e 6 mesi (decorrenti dal tempus commissi delicti) in ragione della riformulazione dell'art. 132 operata dall'art. 8, comma 2, del d.l. 13/08/2010 n.141, con conseguente tacita abrogazione dell'art. 39 della legge 28/12/2005 n.262 (che prevedeva il raddoppio delle pene). Alla data così ottenuta (30/11/2023) sono stati aggiunti 124 giorni di sospensione (64 giorni per sospensione COVID e 60 giorni per legittimo impedimento del difensore), da cui è derivata la prescrizione il 02/04/2024. Non essendo emersi elementi che consentano un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 132 d.lgs. 13/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario)
Norma che punisce l'abusiva attività finanziaria; oggetto di riformulazione legislativa che ha inciso sulla misura massima della pena rilevante per il calcolo della prescrizione
art. 8, comma 2, d.l. 13/08/2010 n. 141
Ha riformulato l'art. 132 TUB; la Corte ha ritenuto che tale riforma abbia determinato la tacita abrogazione della disposizione che raddoppiava le pene (art. 39 legge 262/2005), incidendo quindi sul termine massimo di prescrizione
art. 39 legge 28/12/2005 n. 262
Prevedeva il raddoppio delle pene per il reato di cui all'art. 132; secondo la giurisprudenza citata tale disposizione è stata tacitamente abrogata dalla riforma del 2010 e quindi non rilevante ai fini del calcolo della prescrizione
Sezioni Unite, pronuncia (richiamata: n. 17611 del 23/02/2023)
Principio di diritto richiamato secondo cui la riformulazione dell'art. 132 ha comportato la tacita abrogazione dell'art. 39 della legge 262/2005, con effetti sul computo della pena e dunque della prescrizione
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Prevede la possibilità di proscioglimento più favorevole; la Corte ha verificato l'assenza di elementi che giustificassero un proscioglimento più favorevole e, perciò, ha proceduto all'annullamento senza rinvio per prescrizione
Massime di principio
- Se, dopo la pronuncia di una sentenza impugnata, il reato si estingue per prescrizione prima della decisione definitiva della Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il fatto è estinto.
- Nell'accertamento della prescrizione vanno considerati i termini massimi di pena applicabili alla fattispecie alla luce della normativa vigente e delle pronunce delle Sezioni Unite che ne chiariscono gli effetti (es. abrogazioni tacite); ciò può ridurre il termine prescrizionale rispetto a calcoli basati su configurazioni normative superate.
- I periodi di sospensione del processo (es. sospensione per emergenza COVID o per legittimo impedimento del difensore) devono essere sommati al computo della prescrizione quando applicabili.
- La Corte deve verificare l'esistenza di elementi per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p.; se tali elementi non emergono, l'annullamento per prescrizione può essere pronunciato senza rinvio.
- In casi di riforme legislative che incidono sulla determinazione delle pene, è essenziale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) per stabilire l'effettiva portata e gli effetti sul calcolo della prescrizione.
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