Cassazione Penale, Sentenza n. 32930/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, denunciava un errore di applicazione della legge penale per omissione nella motivazione: la Corte di merito, nel determinare la pena, non avrebbe indicato la pena base sulla quale aveva poi operato l'aumento per la recidiva reiterata ed infraquinquennale; tale omissione avrebbe impedito di valutare la correttezza dell'aumento applicato e assorbiva altresì altre censure, tra cui il presunto illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'omessa indicazione della pena base, osservando che la recidiva qualificata comporta un aumento "secco" di due terzi ai sensi dell'art. 99 c.p.; dato l'incremento e la pena finale di dieci mesi, ne consegue aritmeticamente che la pena base era di sei mesi (6 + 2/3 di 6 = 10). Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, considerandolo ormai coperto dal giudicato parziale derivante dalla precedente sentenza rescindente. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Consente l'invio in forma scritta della requisitoria del Procuratore Generale; nel caso è stata utilizzata per presentare le conclusioni scritte del PG.
art. 99 cod. pen. (commi secondo e quarto)
Prevede l'aumento della pena per la recidiva qualificata (recidiva reiterata ed infraquinquennale) nella misura "secca" di due terzi; la Corte ha applicato tale principio per dedurre aritmeticamente la pena base.
Legge 19 aprile 1925, n. 475 (art. 1 e art. 2)
Riguarda le fattispecie connesse al conseguimento dell'abilitazione (es. patente) e fissa il minimo edittale per la fattispecie aggravata; la Corte ha richiamato che sei mesi è il minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata, confermando la coerenza della pena base desunta.
artt. 61 n. 2), 110 cod. pen. e art. 1, commi 1 e 2, L. n. 475/1925
Nel giudizio di merito il comportamento del ricorrente è stato inquadrato nella norma speciale (Legge n. 475/1925) che contempla il conseguimento dell'abilitazione quale circostanza aggravante; la Cassazione in precedenza (sentenza rescindente) aveva ritenuto che la vicenda rientrasse nella norma speciale, escludendo parte della configurazione autonoma del falso ideologico.
Massime di principio
- L'omissione, nella motivazione, dell'indicazione esplicita della pena base può essere superata quando è possibile ricostruire in modo univoco la pena base per semplice calcolo aritmetico alla luce di un aumento percentuale/"secco" stabilito dalla legge (es. art. 99 c.p. per la recidiva). In tal caso la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso per mancata prova del vizio.
- Quando si contesta il calcolo della pena a seguito di un'aggravante che determina un incremento determinato dalla legge, il difensore deve dimostrare che l'omissione impedisce ragionevolmente di verificare la correttezza del computo (ad es. mostrando che più ipotesi di pena base sarebbero compatibili con la pena finale o che la percentuale applicata non porta a un risultato univoco).
- I motivi già decisi con effetto vincolante in precedenti statuizioni (giudicato parziale o sentenza rescindente) non possono essere nuovamente riproposti se i punti sono ormai coperti dal giudicato; la Corte può dichiarare tali censure manifestamente infondate per preclusione.
- In impugnazioni in Cassazione, censure meramente formali e non idonee a dimostrare un pregiudizio concreto sul risultato del giudizio di merito sono spesso ritenute manifestamente infondate; è quindi strategico specificare l'effetto pratico dell'omissione sulla possibilità di difesa.
- Se si ritiene che la motivazione sia incompleta o contraddittoria in modo non risolvibile per semplice deduzione, è opportuno chiedere espressamente al giudice di merito di integrare la motivazione o proporre rimedio processuale specifico (istanza di chiarimenti o impugnazione motivata) per evitare l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza.
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