Cassazione Penale, Sentenza n. 37933/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di immobili di proprietà di Roberto Pontiggia. Palatino, terza interessata titolare del credito garantito da ipoteca (originato con mutuo del 18/03/2005), aveva acquisito il credito per cessione nel 2020; il sequestro dei beni era stato disposto nel 2016 e la trascrizione della confisca è intervenuta il 30/09/2021 dopo la cessione. La ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 con riferimento all'art. 52 d.lgs. 159/2011 sostenendo che la tutela del credito sorto anteriormente al sequestro va riconosciuta e che la buona fede va valutata alla data di costituzione del credito (e quindi riferita al cedente). Inoltre deduceva la totale mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva effettivamente omesso una motivazione adeguata nella conferma del provvedimento adottato de plano, ma ha ritenuto che la questione fosse di puro diritto e quindi suscettibile di decisione in sede di legittimità. Sul merito la Corte ha chiarito che la tutela del terzo creditore che afferma di essere di buona fede non si concretizza nell'inopponibilità della confisca trascritta successivamente alla iscrizione dell'ipoteca, bensì mediante la possibilità di far valere i propri diritti nel procedimento esecutivo penale secondo gli artt. 52 e segg. del d.lgs. n. 159/2011. La confisca definitiva acquista il bene libero da oneri (art. 45 d.lgs. 159/2011) e determina lo scioglimento dei contratti con diritti reali di garanzia; il terzo può concorrere al riparto nei modi previsti dalla normativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Norma base della confisca per equivalente applicata nel procedimento; la Corte conferma che la disciplina speciale della confisca non viene derogata dalla sola antecedenza dell'originario credito rispetto al sequestro quando la confisca è successivamente trascritta
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52
«la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro»
La Corte interpreta l'art. 52 come il mezzo attraverso cui il terzo di buona fede esercita la propria tutela: non rende inopponibile la confisca trascritta, ma consente al terzo di far valere i propri diritti nel procedimento esecutivo penale secondo le condizioni indicate dalle lettere successive
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 45
La confisca definitiva determina l'acquisizione del bene allo Stato libero da oneri e pesi; principio usato per motivare lo scioglimento dei diritti reali sull'immobile confiscato
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 4
Specifica che la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi diritti reali di garanzia; ne deriva che il terzo non ottiene automaticamente mantenimento del vincolo reale sul bene confiscato
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58
Riferimento alla cessione pro soluto del credito; la Corte considera che la cessione pro soluto trasferisce il rischio del credito al cessionario, rilevante ai fini della posizione di chi acquista il credito
codice di procedura penale, artt. 676 e 667, comma 4
Norme procedurali richiamate per l'adozione de plano dell'ordinanza e per la disciplina dell'opposizione in sede di esecuzione; la Corte richiama l'obbligo di motivazione del giudice dell'opposizione
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 47, 55 e 110
Art. 47 attribuisce all'Agenzia nazionale la competenza sulla destinazione dei beni confiscati; gli artt. 55 e 110 regolano aspetti procedurali del contenzioso e dell'intervento dell'Agenzia nel procedimento esecutivo in cui il terzo può far valere le proprie ragioni
Massime di principio
- La tutela del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia antecedenti al sequestro non si realizza mediante l'inopponibilità automatica della confisca trascritta successivamente, ma mediante il diritto di partecipare al procedimento esecutivo penale ai sensi degli artt. 52 e segg. del d.lgs. 159/2011
- La confisca definitiva acquista il bene libero da oneri e può comportare lo scioglimento dei diritti reali di garanzia: il terzo può concorrere al riparto sul valore del bene confiscato ma non mantiene automaticamente l'ipoteca sul bene
- Il cessionario del credito che ha acquistato dopo il sequestro ma prima della trascrizione della confisca non ottiene una posizione automaticamente protetta; deve comunque far valere e provare la propria buona fede e gli eventuali diritti nel procedimento esecutivo
- L'opposizione ex art. 667 c.4 cod. proc. pen. mira a introdurre il contraddittorio e il giudice dell'opposizione, se conferma la decisione adottata de plano, è tenuto a motivare adeguatamente la conferma; la carenza di motivazione è vizio formale che, se la questione è di puro diritto, la Cassazione può comunque decidere sul merito
- In caso di cessione pro soluto del credito il cessionario assume rischi e diritti del credito; nella valutazione della buona fede del terzo può essere rilevante l'adempimento degli obblighi informativi e la diligenza nella verifica della situazione giuridica del bene garantito
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