Cassazione Civile, Ordinanza n. 04785/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta dall'amministrazione statale per ottenere la restituzione e il ripristino dello stato dei luoghi di un'area occupata senza titolo da una società, che vi aveva realizzato uno sbancamento per una rampa di accesso a un fabbricato in costruzione, nonché di un'ulteriore area occupata in forza di un decreto comunale ritenuto giuridicamente inesistente. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato il danno da occupazione illegittima sulla base del valore venale dell'area, ritenendo non contestati e attendibili i dati di una nota UTE, e ha escluso la compensatio lucri cum damno per la locazione successiva dell'area come parcheggio. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 384, 132, 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale liquidato il danno sul valore venale anziché sul mancato godimento temporaneo del bene; 2) violazione degli artt. 1241, 1223 e 2043 c.c. per non avere applicato il principio della compensatio lucri cum damno e valutato i costi di realizzazione del parcheggio; 3) erronea regolazione delle spese di lite, ritenuta duplicativa per avere considerato separatamente le fasi di appello e di riassunzione dopo cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., rilevando la totale carenza di un'esposizione sommaria completa dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio di merito. Il ricorso si limitava a richiamare l'ordinanza rescindente e alcuni stralci della sentenza impugnata, senza consentire alla Corte una piena cognizione della vicenda processuale e delle questioni già trattate nei precedenti gradi. Di conseguenza la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla quantificazione del danno e ha condannato la ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia del Demanio e del Ministero; ha inoltre dichiarato irripetibili le spese del Comune di Caserta, che aveva aderito nel merito alla posizione del ricorrente. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo specifico e puntuale; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità e non può essere colmata dal solo esame dei motivi o di altri atti processuali.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente in relazione ai principi enunciati nel precedente giudizio di cassazione, ma la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non entra nel merito della censura per difetto del requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 2043 c.c.
Richiamato ai fini della doglianza sulla quantificazione del danno da occupazione illegittima, ma non applicato nel merito per l'inammissibilità.
art. 2056 c.c.
Richiamato quale norma sulla liquidazione del danno aquiliano, ma non esaminato nel merito.
art. 1223 c.c.
Richiamato in tema di danno risarcibile e nesso causale, ma non esaminato nel merito.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma non esaminato nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte si limita a rilevare che il ricorso non consente una piena cognizione dei fatti necessari alla valutazione della censura.
art. 1241 c.c.
Richiamato con riferimento alla compensatio lucri cum damno, ma non esaminato nel merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, al presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca, o è del tutto insufficiente, l'esposizione sommaria dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, poiché la Corte di legittimità deve poter comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti.
- Il requisito di autosufficienza impone che il ricorso rechi in sé tutti gli elementi necessari a ricostruire il quadro fattuale e processuale su cui si innestano le censure; non basta il richiamo a precedenti decisioni o la riproduzione parziale di stralci della sentenza impugnata.
- La carenza dell'esposizione dei fatti non può essere sanata attraverso l'analisi dei motivi di ricorso o di altri atti del processo, perché il controllo di legittimità presuppone un ricorso autosufficiente e autonomamente intelligibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non può esaminare nel merito le doglianze relative alla quantificazione del danno o alla regolazione delle spese, che restano assorbite dal vizio processuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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