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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7874/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fusco: deduceva carenza di motivazione sulla sussunzione nella fattispecie degli artt. 110 e 416 c.p. (concorso esterno), sulla riconferma della responsabilità per furto in abitazione aggravato con riferimento alle intercettazioni e sulla valutazione della recidiva. Cutrupia: deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione perché il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione anziché disporre un proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, c.p.p., sollevando anche questione di legittimità costituzionale sull'art. 129 c.p.p.

La decisione

Fusco: il ricorso è stato parzialmente accolto solo con riguardo all'aumento di pena per la recidiva, che è stato annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso di Fusco è stato rigettato e la condanna per furto in abitazione aggravato e il riconoscimento del concorso esterno sono dichiarati irrevocabili. Cutrupia: il ricorso è stato dichiarato inammissibile; confermata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e condanna di Cutrupia al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma relativa al reato ascritto a Cutrupia nella sentenza di merito; utilizzata per riferire il titolo di reato originario rilevato dagli atti

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione a reato altrui per concorso, richiamato nella valutazione della fattispecie insieme all'art. 416 per la partecipazione esterna all'associazione

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: è stata ritenuta sussistente dalla 'doppia conforme' e la condotta di Fusco è stata qualificata come concorso esterno quando ha fornito contributo significativo alla vita e sopravvivenza del sodalizio

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il proscioglimento nel merito per insufficienza di prove; invocata dal ricorrente Cutrupia come alternativa alla declaratoria di prescrizione, ma i giudici di merito hanno motivato perché non sussistevano le condizioni per il proscioglimento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma oggetto di prospettata questione di legittimità costituzionale da parte di Cutrupia, questione ritenuta manifestamente infondata in considerazione di precedente pronuncia della Corte costituzionale

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo di sentenze passate in giudicato ai fini probatori; i giudici di merito l'hanno utilizzata per argomentare l'esistenza del sodalizio

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione della recidiva: il giudice deve esaminare il rapporto tra i precedenti e il fatto nuovo in base ai criteri di detta norma, motivando l'applicazione dell'aumento per recidiva

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della responsabilità penale di Fusco per il resto della pronuncia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alla cassa delle ammende: applicata per imporre a Cutrupia il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Sulle intercettazioni: l'interpretazione del contenuto è questione di merito e spetta al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o se vi è travisamento incontestabile della prova
  • Sul concorso esterno in associazione (art. 416 c.p. combinato con art. 110): rileva l'apporto concreto e significativo alla vita o sopravvivenza del sodalizio, anche se non vi è un'inserzione organica; il contributo deve essere determinante soprattutto in momenti critici dell'organizzazione
  • Sulla recidiva: l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva è esercizio di discrezionalità che richiede motivazione specifica e concreta, valutando se la nuova condotta riveli una perdurante inclinazione al reato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente il mero richiamo al casellario
  • Sulla prescrizione vs proscioglimento: per ottenere il proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p. è necessario che i giudici di merito riconoscano e motivino la mancanza di elementi idonei a fondare la responsabilità; se la sentenza spiega perché non emergono tali elementi, il ricorso che invoca il proscioglimento può essere dichiarato inammissibile
  • Sull'uso di sentenze passate in giudicato: l'utilizzo ex art. 238-bis cod. proc. pen. è lecita e può sostenere la prova dell'esistenza di un sodalizio quando le condanne precedenti sono pertinenti ai fatti oggetto del procedimento

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