Cassazione Penale, Sentenza n. 624/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP del 5 novembre 2018 che aveva applicato la pena con patteggiamento (ex artt. 444 e ss. c.p.p.) per il reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. c e 2-sexies, cod. strada (guida in stato di ebbrezza aggravata, accertata il 7 ottobre 2016). Due erano i motivi: (1) vizio per "abnormità" del provvedimento emesso de plano e violazione del principio del contraddittorio per la mancata celebrazione dell'udienza prevista dall'art. 447, comma 1, c.p.p.; (2) violazione di legge perché il provvedimento non avrebbe revocato il precedente decreto penale di condanna, lasciando il ricorrente esposto a entrambe le pronunce e rilevando che il reato sarebbe ormai estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che l'omessa celebrazione dell'udienza in caso di applicazione de plano costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio, non ricompresa tra i motivi suscettibili di impugnazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha allegato uno specifico interesse alla impugnazione, onere necessario quando la pena applicata corrisponde a quella richiesta. Sul secondo motivo ha affermato che la mancata revoca del decreto penale non determina nullità del giudizio di opposizione (la revoca è antecedente ope legis e la sua omissione non ha sanzione processuale). L'eccezione di prescrizione è infondata perché la prescrizione sarebbe conseguita dopo la sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. codice di procedura penale
Norme sul patteggiamento: consentono l'accordo tra parti e l'applicazione della pena; la sentenza di applicazione della pena rientra nel novero delle pronunce di patteggiamento disciplinate da tali disposizioni
art. 186, commi 2, lett. c e 2-sexies, codice della strada
Tipizza la guida in stato di ebbrezza aggravata (es. per tasso alcolemico e fattori aggravanti come l'orario notturno) e costituisce il reato per cui è stato patteggiato
art. 447, comma 1, codice di procedura penale
Prevede l'udienza successiva alla richiesta di patteggiamento; la mancata celebrazione configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale
Delimita i casi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la corte ha rilevato che l'omessa udienza non rientra tra i motivi impugnabili previsti da questa norma
Sent. Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata in tema di condanna alla Cassa delle ammende: consente l'imposizione di somme quando il ricorso risulti inammissibile salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La pronuncia di applicazione della pena emessa "de plano" con omissione dell'udienza prevista dall'art. 447 c.p.p. costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio: di per sé difficilmente idonea ad impedire l'applicabilità della sentenza salvo che il ricorrente non dimostri un concreto e specifico interesse all'impugnazione
- La mancata revoca formale del decreto penale di condanna non invalida automaticamente il giudizio di opposizione: la revoca è requisito antecedente ope legis e la sua omissione non comporta una sanzione processuale che determini la nullità
- Se la pena applicata nel patteggiamento corrisponde a quella richiesta congiuntamente, il ricorrente deve allegare e dimostrare un interesse specifico ad impugnare; altrimenti il ricorso è destinato all'inammissibilità
- L'eccezione di prescrizione sollevata dopo la pronuncia impugnata è inidonea a fondare il ricorso quando la prescrizione sarebbe decorso successivamente alla sentenza impugnata
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'imposta/somma a favore della Cassa delle ammende qualora il ricorso risulti manifestamente inammissibile: è necessario un esame preliminare critico degli argomenti e l'eventuale allegazione di specifici interessi o vizi immediatamente rilevanti
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