Cassazione Civile, Ordinanza n. 00465/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più gruppi di medici specializzandi avevano convenuto le amministrazioni statali chiedendo, in via risarcitoria e/o di condanna al pagamento, la corresponsione delle differenze tra quanto percepito durante i corsi di specializzazione e quanto, a loro dire, avrebbero dovuto ricevere: da un lato, l'importo indicizzato annualmente al costo della vita e rideterminato ogni triennio ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991; dall'altro, l'importo che sarebbe spettato applicando il successivo regime del d.lgs. n. 368/1999, ritenuto dai ricorrenti il solo conforme alle direttive europee. In cassazione i motivi hanno riguardato: nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; asserita violazione del principio per cui il giudice sarebbe soggetto solo alla legge e non ai precedenti; invocazione dell'art. 36 Cost. per sostenere che l'attività degli specializzandi fosse lavoro subordinato o comunque meritevole di retribuzione adeguata; dedotta tardiva attuazione delle direttive europee e decorrenza della prescrizione solo dalla piena operatività del d.lgs. n. 368/1999; pretesa spettanza dell'indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale della borsa; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; contestazione dell'assorbimento della legittimazione passiva dei ministeri; censura sulle spese di lite. Un ulteriore gruppo di ricorrenti ha inoltre dedotto la nullità della sentenza per errore nell'intestazione, nonché l'omesso riconoscimento della prescrizione e delle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha tutti rigettati. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi attinenti alla nullità della sentenza, allo stare decisis, all'art. 36 Cost., alla prescrizione, al rinvio pregiudiziale, alla legittimazione passiva e alle spese. Sul punto centrale ha affermato che le direttive europee richiamate erano già state attuate dal d.lgs. n. 257/1991; che la successiva direttiva n. 93/16/CEE aveva carattere compilativo e non innovativo; che il d.lgs. n. 368/1999, entrato in vigore solo dall'anno accademico 2006-2007, costituisce una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non il primo atto di effettivo recepimento; che, per i corsi anteriori al 2006-2007, le borse di studio non erano soggette né all'indicizzazione annuale né all'adeguamento triennale, perché tali meccanismi erano stati congelati da successive leggi finanziarie. Ha inoltre ribadito che l'attività degli specializzandi non integra lavoro subordinato o parasubordinato. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
la dedotta mancanza di motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta non decisiva perché la corte d'appello aveva comunque esaminato il merito sostituendo la propria motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sul tema della motivazione della sentenza
art. 101, secondo comma, Cost.
non vieta il richiamo a precedenti giurisprudenziali; il giudice resta soggetto alla legge e può aderire a orientamenti consolidati
art. 36 Cost.
non si applica ai medici specializzandi perché la loro attività non integra rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e manca un sinallagma retributivo
artt. 13 e 16 direttiva 82/76/CEE
richiamati per affermare che l'obbligo di adeguata remunerazione era già stato recepito dal d.lgs. n. 257/1991
art. 3 Cost.
il differimento dell'entrata in vigore del regime più favorevole del d.lgs. n. 368/1999 non è irragionevole
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368/1999
disciplinano il contratto di formazione specialistica, ma la loro operatività è differita all'anno accademico 2006-2007
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368/1999
individua la decorrenza della nuova disciplina dal 2006-2007, con mantenimento della disciplina previgente fino al 2005-2006
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
ha attuato le direttive europee prevedendo una borsa di studio; i meccanismi di indicizzazione e rideterminazione triennale sono stati poi bloccati dalle leggi successive
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è facoltativo per il giudice di merito e non necessario quando non vi sia incertezza interpretativa rilevante
art. 112 c.p.c.
la doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la questione era stata ritenuta assorbita
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituisce un diritto della parte
art. 2948 c.c.
l'eccezione di prescrizione è stata considerata assorbita dalla decisione di rigetto nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992
una delle norme che hanno congelato gli aggiornamenti della borsa di studio
art. 3, comma 36, l. n. 537/1993
norma richiamata tra quelle che hanno disposto il blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 33, l. n. 549/1995
norma interpretativa/confermativa del blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 66, l. n. 662/1996
norma richiamata tra quelle che hanno congelato gli incrementi
art. 32, comma 12, l. n. 449/1997
ha consolidato la quota del Fondo sanitario e escluso l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 257/1991
art. 22 l. n. 488/1999
richiamato nel quadro del blocco degli adeguamenti
art. 36 l. n. 289/2002
ha prorogato il blocco degli aggiornamenti
art. 1, comma 212, l. n. 266/2005
ha prorogato ulteriormente il blocco per il triennio 2006-2008
art. 41, comma 7, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009
ha prorogato le disposizioni del blocco per gli anni successivi
Massime di principio
- Le direttive europee che prescrivono una "adeguata remunerazione" dei medici specializzandi possono essere considerate attuate dal legislatore nazionale anche mediante una borsa di studio, purché l'ordinamento interno assicuri il livello di tutela ritenuto adeguato secondo la discrezionalità legislativa.
- La successiva disciplina nazionale più favorevole non implica di per sé che la normativa precedente fosse inidonea a recepire il diritto europeo né consente, senza specifica base normativa, una sua applicazione retroattiva.
- La direttiva di codificazione o coordinamento che non introduca nuovi obblighi sostanziali non fa decorrere un nuovo termine di adeguamento rispetto alle direttive precedenti già vigenti.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione, l'attività formativa non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non opera automaticamente l'art. 36 Cost. sulla proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
- I meccanismi legislativi di blocco dell'adeguamento delle borse di studio sono idonei, se espressamente previsti e reiterati, a escludere sia l'indicizzazione al costo della vita sia la rideterminazione triennale originariamente contemplata.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa sia già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non residuino reali margini di incertezza.
- L'eccezione di prescrizione può ritenersi assorbita quando il giudice rigetti la domanda nel merito per insussistenza del diritto azionato.
- La compensazione delle spese processuali resta una facoltà discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione per il solo fatto dell'esistenza di orientamenti contrastanti.
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