Sentenza n. 7165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II quater, 17 marzo 2025 n. 5393, che ha respinto il ricorso n.9215/2021 R.G. proposto per la condanna: del Comune di Bagnoregio al risarcimento nei confronti della A&A S.a.s. del danno asseritamente subito in dipendenza dal provvedimento 15 ottobre – 22 ottobre 2015 prot. n.11162 del Responsabile del Servizio SUAP- Sportello unico attività produttive, che ha sospeso i lavori di realizzazione delle pale eoliche di cui alle procedure abilitative semplificate- PAS 11 giugno 2015 nn. 6163, 6164, 6165 e 6166, provvedimento annullato con sentenza T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. II quater 18 settembre 2019 n.11076, non appellata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 17 marzo 2025, n. 5393, che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa alla sospensione dei lavori disposta dal Comune nell’ottobre 2015; la sospensione era stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 11076/2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento per i danni derivanti dalla sospensione dei lavori relativi a quattro procedure abilitative semplificate per impianti mini-eolici. Dopo rinunce e una variante, l’intervento che la società dichiarava di voler mantenere era quello relativo alla particella originariamente n. 199, poi n. 206; anche in sede cautelare era stato dato atto che residuava una sola istanza per un unico mini-aerogeneratore. Con il primo motivo, la società ha dedotto errore di giudizio e travisamento dei fatti, sostenendo che la condotta del Comune, culminata anche nell’ordine di demolizione, avesse impedito il completamento dell’impianto e l’accesso agli incentivi. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione del danno e del quantum, prospettando lucro cessante, perdita di chance e danno emergente: ha assunto che l’impianto sarebbe stato realizzabile in sei mesi e comunque entro il termine utile per gli incentivi GSE, e ha quantificato il pregiudizio mediante il raffronto con un impianto ritenuto gemello, realizzato a Monte Romano.
La decisione
L’appello è respinto. Il Collegio conferma la decisione del TAR perché la società non ha provato il nesso causale tra la condotta comunale e la perdita degli incentivi: la stessa appellante aveva dichiarato che, dopo l’ordinanza cautelare favorevole, non era riuscita a riprendere e completare tempestivamente i lavori, dovendo riattivare da zero i passaggi organizzativi e verificare la disponibilità delle imprese specializzate. Questa ammissione evidenzia ostacoli esecutivi autonomi e contraddice l’assunto che l’impianto sarebbe stato completato in sei mesi; il raffronto con quello di Monte Romano non dimostra la concreta possibilità di ultimazione nel sito di Bagnoregio entro il termine incentivante. È inoltre rilevante che il provvedimento di demolizione del 10 marzo 2018 non riguardasse le opere relative alla particella dell’unico impianto residuo; la relativa statuizione del TAR non è stata specificamente contestata. Non è stata provata neppure la colpa dell’amministrazione: non risulta dimostrata, dopo l’ordinanza cautelare, una condotta comunale causalmente efficiente e univocamente diretta a impedire la realizzazione dell’impianto, né una manifesta violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Manca infine una prova rigorosa del danno-conseguenza e della sua quantificazione, fondata su proiezioni relative a un impianto diverso e su ipotesi non dimostrate circa tempi, entrata in esercizio e rendimento. Le spese del grado sono poste a carico della società e liquidate in euro 6.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Massime di principio
- L’annullamento, anche parziale, di un atto amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, inclusi condotta antigiuridica, colpa o dolo, danno ingiusto, nesso causale e quantum.
- Nel giudizio risarcitorio contro la pubblica amministrazione, il nesso causale va accertato secondo il criterio del più probabile che non, verificando se il pregiudizio allegato sia conseguenza immediata e diretta della condotta amministrativa oppure dipenda da fattori sopravvenuti, scelte del danneggiato o omissioni a esso imputabili.
- La prova della perdita di incentivi collegata alla mancata realizzazione di un impianto deve dimostrare con adeguato rigore che, senza la condotta amministrativa illegittima, l’opera sarebbe stata concretamente completata ed entrata in esercizio entro il termine utile; il confronto con un impianto realizzato in un diverso sito non basta se specifiche difficoltà organizzative ed esecutive del caso concreto rendono incerti i tempi di ultimazione.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede la prova di una condotta colposa; non basta l’illegittimità già accertata dell’atto, occorrendo dimostrare una violazione manifesta delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
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