Cassazione Civile, Ordinanza n. 05517/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere la ripetizione di somme che assumeva indebitamente addebitate sul proprio conto corrente assistito da apertura di credito, per effetto dell'anatocismo bancario. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti del minor importo accertato in consulenza tecnica, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, reputando interrotta la prescrizione con una lettera del 19 novembre 2004 e affermando che la banca non avesse provato la presenza di rimesse solutorie. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato, tra l'altro, il regime di prescrizione applicato, la qualificazione della lettera come atto interruttivo, la ripartizione dell'onere probatorio sulle rimesse solutorie, nonché vizi di motivazione e violazioni processuali nella quantificazione del credito. La società correntista ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle commissioni di massimo scoperto, sostenendo che esse fossero state ricomprese nella domanda introduttiva o comunque nel ricalcolo operato in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società correntista. Quanto ai motivi della banca, ha ritenuto corretto il principio per cui l'azione di ripetizione dell'indebito fondata sulla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici è soggetta a prescrizione decennale; ha inoltre ribadito che, in presenza di conto affidato, l'onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista che agisce in ripetizione. Ha poi reputato inammissibile la censura sull'efficacia interruttiva della lettera del 19 novembre 2004, trattandosi di apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le censure sulla valutazione delle prove e sulla quantificazione del credito perché sostanzialmente dirette a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e della consulenza tecnica. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata aveva esaminato la domanda e che le commissioni di massimo scoperto non risultavano autonomamente e chiaramente devolute in causa come capo di domanda distinto. Le spese sono state compensate per metà e per la residua metà la banca è stata condannata al pagamento.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
richiamato come norma imperativa la cui violazione fondava la domanda di ripetizione per capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, con precisazione che, in materia di rimesse su conto affidato, l'onere di provare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse grava sul correntista che agisce in ripetizione.
art. 2943 c.c.
richiamato sia per la disciplina degli atti interruttivi della prescrizione sia per affermare che la valutazione dell'idoneità di una lettera a interrompere la prescrizione è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
art. 2948 c.c.
invocato dalla banca per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti per interessi, ma non accolto dalla Corte che ha confermato la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.
art. 115 c.p.c.
la Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o eserciti poteri officiosi fuori dai casi consentiti.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca alle prove un valore diverso da quello legale o si discosti dalla regola del prudente apprezzamento in violazione della specifica disciplina probatoria.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione ai vizi di omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione sulla domanda relativa alle commissioni di massimo scoperto, ritenendo che la censura non si confrontasse con la decisione impugnata.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista per interessi anatocistici addebitati in conto corrente affidato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, e il dies a quo non coincide con ogni singola annotazione se i versamenti hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista, ma con l'estinzione del rapporto o con il saldo di chiusura in cui il pagamento indebito si consolida.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione in una controversia di ripetizione di indebito su conto corrente, il correntista attore ha l'onere di provare la natura ripristinatoria, e non solutoria, delle rimesse rilevanti; la banca non è tenuta a indicare specificamente le singole rimesse solutorie prescritte se si limita a far valere l'inerzia del titolare del diritto.
- Nei rapporti di conto corrente affidato, l'esistenza dell'affidamento e la deduzione di versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'apertura di credito incidono sulla decorrenza della prescrizione e possono essere rilevanti anche come eccezione in senso lato.
- La valutazione dell'idoneità di una comunicazione stragiudiziale a interrompere la prescrizione, quando non rientri negli atti tipizzati dall'art. 2943 c.c., è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica d'ufficio; esse sono ammissibili solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore probatorio normativamente diverso.
- La domanda giudiziale deve delimitare con chiarezza l'oggetto della pretesa: somme diverse da quelle specificamente richieste, come commissioni di massimo scoperto non autonomamente domandate, non possono essere riconosciute dal giudice sulla base di mere allegazioni indirette o di richiami contenuti negli atti conclusivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05483/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05484/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05488/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2024 del 01/03/2024
- ordinanza_civile · 1 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05501/2024 del 01/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →