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Sentenza

Sentenza n. 2510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il decreto di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della connessa autorizzazione a portare armi, nonché contro gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado e il decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna del 2 ottobre 2020, deducendo, tra l’altro, contraddittorietà tra atti, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e violazione degli artt. 4-bis l. 653/1940, 12 l. 526/1985, 5 l. 65/1986 e 19 e 24 d.P.R. 642/1972. Sosteneva che la sottoposizione a procedimenti penali, conclusisi con assoluzione per uno dei reati e con successiva estinzione per prescrizione degli altri, non fosse sufficiente a dimostrare il venir meno della buona condotta e dell’affidabilità; che la distanza temporale dai fatti impedisse di desumere un’attuale inaffidabilità; che la revoca potesse essere disposta solo per le cause ostative tassativamente previste dalla normativa regionale; e che il procedimento fosse viziato sotto il profilo partecipativo e motivazionale. L’appellante richiamava inoltre la disciplina del licenziamento, ritenuta rilevante rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla revoca della qualifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, facendo salvi gli atti impugnati. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabili i documenti depositati dall’amministrazione il 6 marzo 2026, perché prodotti oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell’udienza, previsto dagli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, ultimo comma, disp. att. c.p.a. Nel merito ha ritenuto inconferente la disciplina del licenziamento, poiché la risoluzione del rapporto di lavoro regionale non era oggetto del giudizio. Ha poi rilevato che, ai sensi del d.P.R. 297/1972 e della l.r. Sardegna 26/1985, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e la connessa autorizzazione al porto d’armi sono attribuite dall’autorità statale, d’intesa con la Regione, e presuppongono il possesso e la permanenza di requisiti di affidabilità e buona condotta. L’amministrazione dispone, in materia, di ampia discrezionalità valutativa, esercitabile anche sulla base di fatti penalmente rilevanti non definiti da una condanna irrevocabile, poiché la valutazione amministrativa ha finalità preventiva e cautelare, diversa da quella repressivo-punitiva del giudizio penale. Pertanto, anche l’assoluzione o l’estinzione del reato per prescrizione non impediscono, di per sé, una valutazione amministrativa di inaffidabilità, purché sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua e non irrazionale. Nel caso concreto, il provvedimento era fondato sulle vicende penali e sulle risultanze istruttorie acquisite, ritenute idonee a evidenziare il venir meno della buona condotta; l’iter logico-amministrativo risultava comprensibile e non affetto da manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la revoca potesse dipendere soltanto dai requisiti d’ingresso stabiliti dalla legge regionale: l’attribuzione e la revoca della qualifica discendono anche, e principalmente, dai requisiti previsti dalla normativa statale richiamata dal d.P.R. 297/1972. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • articolo unico d.P.R. 6 maggio 1972, n. 297

    Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale.

    La qualifica di agente di pubblica sicurezza e la connessa autorizzazione al porto d’armi sono attribuite dal Rappresentante del Governo, d’intesa con la Giunta regionale, e la loro attribuzione e revoca dipendono dai requisiti previsti dalla normativa statale.

  • art. 13, comma 5, l.r. Sardegna 26/1985

    L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di “agente di pubblica sicurezza” a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

    La normativa regionale collega l’ammissione in servizio all’attribuzione della qualifica da parte dell’autorità statale, senza escludere la successiva revoca della qualifica per il venir meno dei relativi presupposti.

  • art. 21 l.r. Sardegna 26/1985

    Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

    La revoca statale della qualifica produce, quale conseguenza prevista dalla legge regionale, la cessazione dell’appartenenza al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

  • art. 138 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il possesso della buona condotta morale e dell’affidabilità costituisce requisito soggettivo per il conferimento e la conservazione della qualifica collegata al porto d’armi; la valutazione amministrativa è ampia e può considerare fatti non conclusi con condanna irrevocabile.

  • art. 11, comma 3, r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La disposizione è richiamata quale base del potere esercitato in materia di autorizzazioni di polizia e di valutazione dell’affidabilità del titolare.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie e dei documenti deve essere rispettato secondo il computo a ritroso previsto per la trattazione della causa; il deposito tardivo rende i documenti inutilizzabili.

  • art. 4, ultimo comma, disp. att. c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 73, comma 1, c.p.a., stabilisce il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell’udienza per il deposito dei documenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della connessa autorizzazione al porto d’armi può essere fondata sul venir meno del requisito della buona condotta e dell’affidabilità, anche in assenza di una condanna penale irrevocabile, quando la valutazione amministrativa sia sorretta da risultanze istruttorie e da una motivazione congrua.
  • La valutazione amministrativa sull’affidabilità ai fini della detenzione o del porto d’armi ha natura preventiva e cautelare, distinta dalla valutazione penale, che ha finalità repressivo-punitiva; pertanto, l’assoluzione o l’estinzione del reato per prescrizione non impediscono automaticamente l’adozione di una misura amministrativa sfavorevole.
  • Nell’esercizio del potere discrezionale in materia di pubblica sicurezza, l’amministrazione può considerare anche fatti o condotte privi di una definitiva qualificazione penale, purché il giudizio di inaffidabilità non sia irrazionale e sia adeguatamente motivato in rapporto ai fatti accertati.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di affidabilità relative alla qualifica di agente di pubblica sicurezza e al porto d’armi resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • La normativa regionale che disciplina il Corpo forestale sardo non limita la revoca della qualifica alle sole cause ostative previste dalla disciplina regionale: attribuzione e revoca della qualifica dipendono dai requisiti stabiliti dalla normativa statale richiamata dal d.P.R. 297/1972.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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