Cassazione Penale, Ordinanza n. 05858/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto inizialmente contestato come sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e poi riqualificato nel diverso reato di cui all'art. 335 c.p. Il ricorso contestava la configurabilità del reato, ma senza confrontarsi con la riqualificazione operata in appello e senza considerare che in appello non era stato formulato un motivo specifico sulla responsabilità dell'imputato. Gli ulteriori due motivi riproponevano censure già esaminate e respinte, sia sul profilo della particolare tenuità/offensività del fatto, sia sulla congruità e proporzionalità della pena, ritenuta adeguata in relazione al valore, sebbene modesto, del veicolo, alla gravità della condotta e alla personalità negativa dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che la censura principale ignorava la riqualificazione del fatto ex art. 335 c.p. e la mancanza di un motivo di appello sulla responsabilità; ha inoltre ritenuto che gli altri motivi fossero mera riproposizione di doglianze già disattese con motivazione congrua. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Richiamato come norma inizialmente invocata dal ricorrente nella contestazione sulla configurabilità del reato, ma non decisiva perché il fatto era stato riqualificato.
art. 335 c.p.
Indicato come base della riqualificazione del fatto, che il ricorso non prendeva in considerazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o manifestamente infondate, senza confrontarsi con la qualificazione giuridica effettivamente adottata dalla sentenza impugnata.
- La doglianza che contesta la configurabilità del reato deve misurarsi con l'eventuale riqualificazione del fatto operata nei gradi di merito; l'omessa considerazione di tale riqualificazione rende la censura priva di specificità.
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare questioni già esaminate e respinte con motivazione congrua, soprattutto quando il giudice di merito abbia escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando il valore del bene, la gravità della condotta e la personalità dell'imputato.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione; se la pena è ritenuta congrua e proporzionata dal giudice di merito, la censura meramente assertiva è inammissibile.
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