Cassazione Civile, Ordinanza n. 17480/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, contestava a una società sportiva dilettantistica un maggiore reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato la nullità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, ritenendo irregolari i due atti di delega prodotti perché privi dell'indicazione nominativa del soggetto delegato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972: la delega alla sottoscrizione dell'avviso avrebbe natura di delega di firma e non di funzioni, sicché non sarebbe necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che la CTR non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento. In particolare, la delega alla firma dell'atto impositivo da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è qualificata come delega di firma e non di funzioni: si tratta di un mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna, per il quale non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la sua qualifica. La Corte ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
"Delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo"
La delega del dirigente per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni; è sufficiente l'indicazione della qualifica del funzionario delegato, senza necessità della sua individuazione nominativa, purché la delega consenta la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in coordinamento con l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per la validità della sottoscrizione degli atti impositivi in materia IVA.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, integra una delega di firma e non una delega di funzioni, con efficacia meramente interna all'organizzazione dell'ufficio.
- Per la validità della delega di firma nell'ambito degli atti impositivi non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato; è sufficiente che sia individuabile la qualifica rivestita dal funzionario, così da consentire il controllo sulla corrispondenza tra soggetto firmatario e potere delegato.
- L'amministrazione finanziaria può assolvere all'onere di provare il corretto esercizio del potere di sottoscrizione producendo in giudizio la delega, l'ordine di servizio o l'organigramma dell'ufficio.
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