Sentenza del 19/10/2016 n. 21153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo che fosse erronea l'interpretazione del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5. Secondo il Comune, per determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, era possibile utilizzare anche parametri e indicatori di valore contenuti in atti amministrativi o stime successivi agli anni oggetto di accertamento, purché idonei a ricostruire in modo attendibile il valore effettivo dei terreni in ciascuna annualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che il D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5, non vieta di utilizzare regolamenti, stime o altri parametri formati successivamente agli anni d'imposta, quando tali elementi siano comunque idonei a determinare correttamente il valore venale dei terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per accertare gli ulteriori fatti e decidere anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione.
La norma impone di determinare il valore dell'area con riferimento al valore venale esistente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, ma non impedisce di utilizzare, a fini probatori e estimativi, parametri o atti successivi, purché questi consentano una ricostruzione attendibile del valore riferibile alla data prevista dalla legge.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
La disposizione consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso esaminato il Comune ha contestato l'erronea interpretazione della disciplina sul valore delle aree fabbricabili ai fini ICI.
Cass. civ., sez. tributaria, n. 21764/2009
Richiamata come precedente secondo cui è possibile utilizzare parametri contenuti in regolamenti successivi agli anni d'imposta, se idonei a determinare correttamente il valore venale alla data fiscalmente rilevante.
Cass. civ., sez. tributaria, n. 9135/2005
Richiamata a sostegno del principio per cui l'utilizzo di elementi estimativi successivi non è di per sé illegittimo, quando tali elementi siano effettivamente utili a ricostruire il valore dell'area al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul valore delle aree fabbricabili ai fini ICI, IMU o tributi analoghi, la data di riferimento resta quella stabilita dalla legge, normalmente il 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
- Un atto, una stima o un regolamento successivo all'anno d'imposta non è automaticamente inutilizzabile: può essere impiegato come elemento presuntivo o estimativo se consente di ricostruire in modo attendibile il valore riferibile alla data corretta.
- La mera posteriorità dell'atto utilizzato dall'amministrazione non comporta, da sola, l'illegittimità dell'accertamento; occorre verificare la sua concreta attendibilità e il collegamento con il valore effettivo del terreno nell'anno considerato.
- L'amministrazione deve comunque motivare l'accertamento e dimostrare, anche attraverso gli indicatori utilizzati, come il valore determinato sia riconducibile al valore venale in comune commercio della specifica area alla data prevista dalla legge.
- In sede di rinvio, il giudice deve verificare nel merito se gli atti e le stime successive utilizzati dal Comune siano realmente idonei a quantificare il valore dei terreni per ciascuna annualità accertata.
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